assegno bancario e postale


Cai centrale allarme interbancaria – la disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari scoperti

13 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


CAI Centrale Allarme Interbancaria – la disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari scoperti Per debiti derivanti da assegni a vuoto o scoperti oggi, per fortuna, non si va in galera ma, fino ad una decina di anni, fa non era così! Infatti, solo con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata in vigore la depenalizzazione di alcuni reati connessi all'emissione di assegni a vuoto o scoperti. Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 numero 386, esistevano due fattispecie di reato: a) l'emissione di assegni bancari senza l'autorizzazione del trattario (cioè, la Banca) punibile con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno; b) l'emissione si assegni bancari senza provvista, sanzionato con una multa da 300 mila lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi. Ed allora caliamo la nostra "lente d'ingrandimento" su questo Decreto Legislativo che, senza alcun dubbio, ha rappresentato, per il nostro paese, un bel [ ... leggi tutto » ]


Assegno – traente trattario e beneficiario

8 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Perché l'assegno bancario  sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali: l'indicazione della data e del luogo di emissione; la somma da pagare; la firma del traente dell'assegno; la denominazione di assegno bancario. Per riepilogare Il traente dell'assegno è chi emette l'assegno bancario. Il "trattario" è la banca presso la quale il traente di un assegno ha il proprio conto corrente. Il "beneficiario" o "prenditore" è colui al quale deve essere pagato l'assegno bancario, una volta identificato dalla banca. Attenzione, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell'assegno. Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio le formule "a me stesso", o "a me medesimo", o "m.m." l'assegno bancario può essere girato unicamente per l'incasso a una banca. Per porre una domanda sull'assegno [ ... leggi tutto » ]


Assegno – i termini di presentazione

7 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


L'assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l'ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo. L'assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell'assegno bancario, deve essere pagato. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, [ ... leggi tutto » ]


Assegno postdatato – un mezzo di pagamento non puo’ avere scadenza futura

6 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Un assegno è un titolo di credito contenente l'ordine incondizionato che il traente (cioè, colui che ha un conto corrente presso una Banca o la Posta) rivolge al trattario (cioè, alla Banca o alla Posta) perché paghi ad un terzo (o sé stesso). Essendo un mezzo di pagamento, l'assegno non può mai avere una scadenza futura:  è  sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l'uso dell'assegno quale strumento di credito:  a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l'accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l'assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione [ ... leggi tutto » ]


Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione cai se si paga entro 60 giorni

2 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione CAI se si paga entro 60 giorni Se abbiamo emesso quello che si indica comunemente come assegno "a vuoto" o "scoperto", possiamo in parte rimediare attraverso il pagamento tardivo da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. Eviteremo così le sanzioni pecuniarie e la revoca di sistema, che consiste nell'ulteriore divieto di emettere assegni. Cosa stabilisce la legge in merito al pagamento tardivo degli assegni scoperti La legge 386/1990, modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, numero 507, stabilisce che non si procede all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e alla revoca di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ( “revoca di sistema” attraverso l'iscrizione nell'archivio informatizzato della CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria) se - per gli assegni non pagati in tutto o in parte per assenza di provvista - viene effettuato il pagamento tardivo (e fornita alla banca trattaria [ ... leggi tutto » ]