assegno bancario e postale


Assegno protestato – prescrizione dell’azione di regresso

28 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.). Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. La normativa vigente subordina il regresso, esercitatile dal portatore quando l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che [ ... leggi tutto » ]


Assegno – sbarrato postdatato e da accreditare

25 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Assegno sbarrato sulla facciata anteriore Quando l'assegno bancario presenta sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente o dal portatore, l'assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un'altra Banca. L'assegno bancario può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l'assegno può esser pagato alla banca indicata (articolo 40 regio decreto 1736/33). Assegno - Cosa comporta la clausola di non trasferibilità L'assegno bancario con la clausola “non trasferibile” può esser pagato soltanto al prenditore (colui al quale è stato emesso l'assegno) o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l'incasso. La clausola “non trasferibile” può essere apposta dal traente (chi ha emesso l'assegno bancario) o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal Banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. Al fine [ ... leggi tutto » ]


Emissione di assegni a vuoto e archivio cai della banca d’italia

21 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Cosa comporta l'emissione di un assegno scoperto - sanzioni Cosa è un assegno a vuoto, cosa comporta l'emissione di assegni a vuoto e quali sono le sanzioni comminate dopo la depenalizzazione intervenuta con il decreto legislativo 507/99. Informazioni chiare e concise tali da consentire una scelta consapevole al lettore che si appresta a rilasciare un assegno senza avere la certezza che al momento della sua presentazione all'incasso vi sia la copertura adeguata. Definizione di assegno a vuoto Si definisce “assegno a vuoto” l'assegno emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l'ha emesso vi sia la provvista, ovvero l'ammontare portato dal titolo. La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell'assegno potrà agire contro il traente (colui che l'ha emesso), facendo valere l'assegno quale titolo esecutivo. Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l'emissione [ ... leggi tutto » ]


Il protesto dei titoli cambiari

17 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Il protesto di un titolo cambiario (assegno o cambiale) Un titolo cambiario può essere un assegno, una cambiale, un vaglia cambiario (pagherò), un assegno circolare Il protesto è quell'operazione con la quale un titolo cambiario che prevede  il pagamento di una certa somma a favore di un creditore in una data specifica certa, è consegnato dalla banca creditrice ad un notaio (od ufficiale giudiziario, segretario comunale o capostanza di compensazione bancaria) il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata - o in assenza dell'interessato - redige la “levata” del protesto, rendendo così il titolo esecutivo (al pari, cioè , di un decreto ingiuntivo). Da questa operazione ne consegue, per il protestato, di poter subire il precetto e poi il pignoramento, se continuasse a non pagare. Il titolo protestato, infatti, ritorna - attraverso le banche - [ ... leggi tutto » ]


Assegno bancario – girate e protesto

15 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Se l'assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l'importo scritto sull'assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca. Il mancato pagamento dell'assegno all'atto di presentazione per l'incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare. [ ... leggi tutto » ]