assegno bancario e postale


Assegno tratto su conto corrente di una società – non basta la sola firma del rappresentante

29 Marzo 2014 - Loredana Pavolini


Quando l'assegno è tratto su conto corrente intestato ad una società, il titolo deve contenere tutte le informazioni che consentano la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto giuridico titolare del conto corrente. In pratica, accanto alla firma o sigla del rappresentante, deve essere indicata la denominazione sociale, al fine di stabilire il collegamento tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione. In mancanza, può essere legittimamente rifiutato il pagamento dell'assegno. Così ha ritenuto l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 512 del 29 gennaio 2014. [ ... leggi tutto » ]


Assegni bancari e postali – non salva dal protesto la revoca di pagamento prima della scadenza dei termini di presentazione

15 Ottobre 2013 - Simone di Saintjust


L'articolo 35 del regio decreto 1736 del 1933 stabilisce che l'ordine di non pagare la somma recata dall'assegno bancario ha effetto solo dopo che sia scaduto il termine di presentazione. La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell'affidamento del prenditore, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l'assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso. La banca, sulla base del dettato normativo è libera di pagare l'assegno prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale, esonerata da responsabilità sia nei confronti del prenditore che del traente, una volta provveduto al pagamento. La responsabilità della banca trattaria ricorre nei confronti del prenditore, nell'ipotesi di rifiuto di pagamento prima della scadenza del termine di presentazione e nei confronti del traente nel disporre [ ... leggi tutto » ]


Chiusura unilaterale conto corrente e conseguente protesto assegno – la banca deve risarcire

19 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


La clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto di conto corrente opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. Ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (Cassazione sentenza numero 2855 dell'11 febbraio 2005). Quando si verifica la chiusura unilaterale di conto corrente il comportamento del dipendente della banca che, a conoscenza della chiusura del conto corrente, incassa comunque dal cliente un importo esplicitamente versato a copertura di un assegno, rilasciando addirittura una ricevuta con la dicitura "per pagamento assegno", non è sicuramente improntato al principio di correttezza e buona fede che deve accompagnare tutto [ ... leggi tutto » ]


L’assegno è una promessa di pagamento che presume l’esistenza di un rapporto sottostante

18 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'articolo 1988 del codice civile, comporta una presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cassazione numero 8712 del 02/09/1998, Cassazione numero 18259 del 22/08/2006, Cassazione numero 19929 del 29/09/2011). Una volta provata la nullità di tale rapporto per causa illecita, spetta al prenditore provare che l'assegno andava a coprire altra causale. Viene meno ogni effetto vincolante della promessa solo se si accerta giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cassazione Sentenza numero 10574 del 09/05/2007). [ ... leggi tutto » ]


Assegno privo di data – i rischi a cui si espone chi lo emette

14 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


Quando si emette un assegno privo di data, il correntista si espone al rischio del ritardo nell'incasso. La Cassazione ha indicato, nella fattispecie, la sussistenza dell'illecito di cui all'articolo 1 della legge 386 del 1990 (Cassazione 20 giugno 2007, numero 14322). Invero colui il quale emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità - quanto meno a titolo di dolo eventuale - dell'eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere di illecito amministrativo (cfr. Trib. Roma, 14-11-2012, in causa Marinelli c. Banca pop. Sondrio, che si legge in Foro it., 2013, I, 365). Si deve anche ribadire che la banca è tenuta a valutare gli assegni al momento della presentazione e nulla può [ ... leggi tutto » ]