assegno bancario e postale


Assegni a vuoto – ricorso al giudice di pace contro l’ingiunzione di pagamento del prefetto

18 Dicembre 2007 - Ludmilla Karadzic


Assegni a vuoto - ricorso contro ingiunzione pagamento L'emissione di assegni senza provvista (a vuoto) è un illecito amministrativo che viene punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione. Non è ammessa audizione personale. La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento. La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito. Entro e non oltre i 5 anni successivi alla segnalazione, viene emessa l'ingiunzione di pagamento (con cui viene chiesto il pagamento della [ ... leggi tutto » ]