ammenda


Quando assumere un debito può salvare dal carcere e quando l’inadempimento può comportare la libertà vigilata

12 Settembre 2017 - Giovanni Napoletano


Il giudice penale, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà vigilata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla con una pena pecuniaria (ammenda). Secondo la normativa vigente il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta, ma non può, tuttavia, sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. L'ammenda non corrisposta per insolvibilità del condannato si riconverte nella libertà vigilata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Quando è accertata l'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di [ ... leggi tutto » ]