accettazione eredità con beneficio inventario
Solo la redazione dell’inventario consente all’erede di pagare i debiti del defunto entro il limite del valore dei beni ricevuti
Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - gli effetti Com'è noto, l'effetto dell'accettazione dell'eredita con beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte (sanzioni amministrative, ad esempio). Inoltre, l'erede accettante con beneficio d'inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, se, come vedremo, provvede a formare l'inventario dei beni lasciati dal defunto nei termini previsti dalla legge. Il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, [ ... leggi tutto » ]
Quando il chiamato rinuncia all’eredità o perde il diritto di accettare
Come ben sanno i creditori, la legge mette a disposizione uno strumento molto efficace a loro tutela nel caso in cui vi sia accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Lo scopo della tutela è quello di abbreviare il termine decennale per l'accettazione. L'articolo 481 del codice civile, infatti, può prevedere la fissazione di un termine perentorio per l'accettazione, più breve di quello decennale. Chiunque vi abbia interesse, può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine più breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità (actio interrogatoria). Legittimati a proporre l'azione sono i chiamati ulteriori, cioè coloro che potrebbero succedere se il chiamato non accettasse l'eredità, ma anche i creditori dell'eredità e quelli personali del chiamato che accetta con beneficio di inventario. Trascorso questo termine, senza che il chiamato all'eredità, che ha accettato con beneficio di inventario, abbia reso la dichiarazione, egli perde il diritto di [ ... leggi tutto » ]
Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore – il decreto legge che consente di azzerare i debiti
Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento » Parte prima - Disposizioni generali Articolo 6 - Finalità e definizioni Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8. Ai fini del presente capo, si intende: per «sovraindebitamento»: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; per «consumatore»: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Articolo 7 [ ... leggi tutto » ]
Beneficio d’inventario » procedura e nozioni utili
Beneficio d'inventario » Mantenere separati il patrimonio del defunto da quello dell'erede L'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità è regolata dall'articolo 490 del Codice Civile. Come noto, chi è chiamato all'eredità di un defunto può accettarla puramente e semplicemente, oppure con il beneficio di inventario. Se si accetta con beneficio di inventario, il patrimonio del defunto resta distinto dal patrimonio dell'erede. L'erede sarà, pertanto, tenuto a pagare i debiti del defunto solo nei limiti dell'attivo della massa ereditaria. In pratica, i creditori del defunto si potranno, eventualmente, soddisfare solo sul patrimonio del defunto e per un valore non superiore ad esso. Dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità L'accettazione col beneficio di inventario si può fare con una dichiarazione: ricevuta da un notaio ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione). La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle [ ... leggi tutto » ]
Mutuo ed ipoteca ereditati dopo morte fratello » come agire?
Mutuo ed ipoteca ereditati dopo morte fratello » Che fare? Un anno fa mio fratello è deceduto lasciando un mutuo ancora da saldare: inoltre, equitalia ha messo un'ipoteca sui 2/10 della casa, paterna, in suo possesso. Lui viveva in questa casa con mia madre, una donna anziana. Innanzitutto vorrei sapere come tutelare mia madre che possiede i 4/10 della casa. Io e mia sorella abbiamo gli alti 4/10. Ovviamente il mutuo era stato concesso dando in garanzia tutta la casa. Che possiamo fare? Mutuo ed ipoteca ereditati dopo morte fratello » Suggerimenti Come eredi, purtroppo, siete tenuti a rispondere dei debiti del de cuius, cioè di suo fratello, salvo che non rinunciate all'eredità. Sareste tenuti anche in caso di accettazione con beneficio di inventario, solamente, in questo caso, nei limiti delle risorse attive disponibili. In ogni caso, se la casa era stata data in garanzia, e quindi sulla stessa era [ ... leggi tutto » ]