accettazione eredità con beneficio inventario


Accettazione con beneficio di inventario – veicolo ereditato gravato da fermo amministrativo e altre casistiche particolari

1 Settembre 2018 - Annapaola Ferri


Ho ricevuto una richiesta di pagamento per il bollo su una moto con fermo amministrativo. Il bollo in sé è dovuto in quanto dal 2017 si paga il bollo anche su veicoli con fermo. La mia domanda è: la richiesta è arrivata a nome di mio padre, intestatario della moto, deceduto a gennaio del 2015. il bollo è richiesto per il periodo da febbraio 2015 a gennaio 2016. Avendo io fatto l'accettazione con beneficio di inventario come mi devo regolare di fronte a un debito successivo alla morte? L'accettazione con beneficio di inventario prevede sia la possibilità di rinunciare o accettare all'eredita: prima viene redatto l'inventario poi si accetta o rinuncia. Nel primo caso si chiama appunto accettazione con beneficio di inventario, l'eredita è accettata ma viene distinto il patrimonio del de cuius da quello dell'erede: quest'ultimo non può essere attaccato dai creditori nei suoi beni personali dai creditori ma [ ... leggi tutto » ]


Decreto ingiuntivo notificato all’erede per i debiti del de cuius – l’eventuale successiva accettazione con beneficio di inventario può essere eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione

15 Aprile 2018 - Annapaola Ferri


Com'è noto, l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede: di conseguenza, l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti. Se il patrimonio non è sufficientemente capiente, i creditori del defunto, ancora non soddisfatti, non possono aggredire il patrimonio dell'erede. Se l'erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni) e intende accettare l'eredità con beneficio d'inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l'inventario non è compiuto nei tre mesi, l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Se l'erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l'accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da [ ... leggi tutto » ]


La decadenza dal diritto di accettare l’eredità con beneficio di inventario

24 Ottobre 2017 - Marzia Ciunfrini


Come sappiamo, colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto é tenuto distinto da quello dell'erede, producendosi così la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni lasciati dal defunto. In sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del de cuius, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non risponderne oltre al valore dei beni accettati con beneficio di inventario. Nel caso in cui l'erede effettui alienazioni di beni ereditari senza l'autorizzazione del giudice, l'azione dei creditori del defunto, finalizzata ad accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio dell'inventario, può essere promossa al compimento dell'atto non autorizzato. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 21212/2017. [ ... leggi tutto » ]


Nessuna azione esecutiva promossa dai creditori del defunto è possibile contro chi accetta l’eredità con beneficio di inventario

7 Settembre 2015 - Carla Benvenuto


Una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è più possibile l'esecuzione individuale contro chi ha accettato con beneficio di inventario e sui suoi beni. Tanto alla luce del condiviso principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario non può, una volta che abbia notificato ai creditori l'invito a presentare le dichiarazioni di credito, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari. In effetti la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte dei chiamato che subentra perciò anche ai debiti del defunto; d'altro canto, tuttavia, l'accettazione con beneficio di inventario non incide sulla limitazione della responsabilità che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva formazione dell'inventario, in mancanza dei [ ... leggi tutto » ]


Accettazione con beneficio di inventario – può essere opposta dall’erede anche per le imposte di successione e catastale da versare all’erario

1 Settembre 2015 - Giorgio Valli


La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditati, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può liquidare od esigere il versamento dell'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. Allo scopo di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede è necessario, inoltre, il preventivo inventario dei beni ricevuti in eredità. Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell'inventario l'Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi, solo così, quantificare [ ... leggi tutto » ]