accettazione eredità con beneficio inventario


Accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario

19 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Lei ha accettato con beneficio di inventario e dunque avrà la possibilità, non appena la situazione patrimoniale di suo marito le diventerà più chiara, di decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Nel primo caso dovrà pagare anche l'avvocato della controparte. Nel secondo caso, invece, dovrà pagare solo il suo avvocato. L'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario richiede necessariamente il coinvolgimento di un notaio e quindi è inevitabile affrontare le spese notarili. Ma, nella sua situazione, era l'unica strada da seguire. Abbia fiducia nel suo avvocato. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


Rinuncia all’eredità – formazione dell’inventario

19 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Il notaio vi avrà certamente informate che sua madre deve formare l'inventario dei beni del defunto, di cui è in possesso, entro 3 mesi dal giorno dell'apertura della successione, decorso il quale verrà considerata erede. Poi, dopo aver formato l'inventario, sua madre ha altri 40 giorni per decidere se accettare o meno con beneficio di inventario, se rinunciare, se accettare in modo puro e semplice. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


Quando il de cuius è ricco anche di debiti

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


La rinuncia all'eredità si effettua immediatamente alla morte del de cuius. 1) Il de cuius è ricco ma ha anche debiti (e non si sa quanti) - La legge concede all'erede una ulteriore possibilità: aspettare (massimo dieci anni) in modo che i creditori possano farsi vivi nei tempi di prescrizione (decennali, appunto) e poter fare di conto. I debiti del de cuius sono superiori ai beni ereditabili? Bene, l'erede rinuncia. I beni ereditabili hanno un valore superiore ai debiti contratti in vita dal de cuius? Allora l'erede accetta. Questa è la rinuncia con beneficio di inventario. 2) L'erede è un debitore, il de cuius no - Muore lo zio d'America che lascia una fortuna. Al debitore erede, che non vorrebbe pagare pegno, gli si accende la lampadina. Pensa: “Adesso rinuncio definitivamente all'eredità, mi accordo sottobanco con gli altri eredi che poi mi passano in nero la quota a cui avrei [ ... leggi tutto » ]


Debiti eredità e pensione di reversibilità

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


La pensione di reversibilità, è quella prestazione che deve essere erogata al coniuge superstite o ad altri congiunti a seguito della morte del dipendente pubblico o privato o di altro soggetto coperto da assicurazione sociale. L'aspetto della pensione di reversibilità come beneficio derivante da un'assicurazione (seppur sociale) aiuta a comprendere come il beneficio alla fruizione della pensione di reversibilità non discenda da un titolo di successione ereditaria. In pratica il pagamento dei contributi effettuati in vita dal lavoratore equivale a corrispondere, all'ente che eroga la prestazione, il premio per una assicurazione (sociale) a fronte della quale vengono designati, da contratto, gli eventuali beneficiari in caso di morte del lavoratore. Mentre la stipula di una qualsiasi polizza vita permette di assegnare una rendita ai beneficiari individuati liberamente dal contraente, per quel che riguarda la pensione di reversibilità i beneficiari sono individuati dalla legge. E il diritto a godere della reversibilità si [ ... leggi tutto » ]


Per l’ufficiale giudiziario tutto quanto presente nell’appartamento in cui risiede il debitore è pignorabile

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Per l'Ufficiale Giudiziario, tutto quanto presente nell'appartamento in cui risiede il debitore è pignorabile, a meno che l'effettivo proprietario non riesca a produrre fattura nominativa dell'acquisto del singolo bene. Per risolvere il problema esistono diverse soluzioni. Una soluzione potrebbe consistere nella sottoscrizione di un contratto di locazione dell'appartamento ammobiliato (con allegato inventario di arredi ed elettrodomestici concessi in comodato d'uso). Il contratto va, naturalmente, registrato. In alternativa, prima che il debitore vi fissi la residenza, l'ospite può anche incaricare un tecnico (eventualmente un CTU del tribunale) per una perizia asseverata dalla quale si evinca lo stato dei luoghi alla data, producendo altresì un elenco dettagliato di quanto contenuto nell'appartamento. Ancora, è possibile ottenere (la soluzione è fattibile quando il debitore non abbia vincoli di parentela con l'ospite) la registrazione in anagrafe di una scheda individuale per l'ospitato debitore. L'ospite e l'ospitato possono motivare la richiesta in ragione dell'instaurarsi, presso l'unità [ ... leggi tutto » ]