Superamento del periodo di comporto e impugnazione del licenziamento

Il recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto costituisce ipotesi peculiare di cessazione del rapporto di lavoro

Il recesso del datore di lavoro per superamento, da parte del lavoratore, del periodo di comporto ("secco" o "frazionato") costituisce una ipotesi del tutto peculiare di cessazione del rapporto di lavoro: non è dovuta nè ad un fatto dell'azienda, nè, propriamente, ad un fatto o colpa propri del lavoratore, ma piuttosto all'impossibilità di quest'ultimo di assicurare con sufficiente continuità la propria prestazione.

Essa è regolata in una norma speciale, ossia l'articolo 2110, comma 2, del Codice civile, secondo cui:

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.

La Cassazione ha evidenziato la specialità di questa norma, anche rispetto alla disciplina limitativa dei licenziamenti contenuta nelle Leggi numero 604/1966 e numero 300/1970 con le loro successive modifiche, giungendo alla conclusione, ormai consolidata, che:

Licenziamento per superamento del periodo di comporto » Non si applica il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento

Una importante conseguenza della specialità della norma sopra indicata è che, in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non si applica il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnarlo.

La giurisprudenza ha già riconosciuto, infatti, che il termine di decadenza in questione non è applicabile necessariamente in tutti i casi di recesso da parte del datore.

Ciò in quanto il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 6 della Legge numero 604/1966, deroga al principio generale di cui agli articoli 1421 e 1422 del Codice civile, secondo il quale, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l'azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione.

Ne consegue che, sotto questo profilo, la disposizione di cui al citato articolo 6 della Legge numero 604/1966 è da considerarsi di carattere eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione della medesima Legge numero 604/1966.

Il termine di sessanta giorni non è quindi applicabile ai seguenti licenziamenti:

Esigenze logiche di coerenza sistematica impongono di estendere il medesimo principio della non applicabilità della norma di carattere eccezionale contenuta nella Legge numero 604 del 1966, articolo 6 a tutte le ipotesi di recesso datoriale in cui non sia applicabile quella legge.

Anche il recesso per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, come tale non disciplinata dalla legge di carattere generale Legge numero 604/1966, che è non applicabile alla fattispecie, ma dall'articolo 2110 del Codice civile.

Di conseguenza deve essere applicato anche in questo caso il medesimo criterio, affermando il principio di diritto secondo cui "dato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è regolato dalla legge numero 604 del 1966, e successive modificazioni, ma dall'articolo 2110 del codice civile, comma 2, in questa ipotesi l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall'articolo 6 della stessa legge", ma solamente ai termini ordinari di prescrizione (Cassazione, sentenza del 28 gennaio 2010, numero 186).

13 Maggio 2012 · Antonella Pedone




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!