Successione e testamento » Le cose più importanti da sapere


Indice dei contenuti dell'articolo

Successione e testamento: le cose più importanti da sapere. Vi presentiamo il decalogo.

Successione: testamento ed eredi legittimi

In tema di successione, è opinione comune che, in caso di sottoscrizione del testamento, gli eredi legittimi non ricevono nulla. Ma ciò non è sempre vero.

Tendenzialmente se il testamento contiene la nomina di almeno un erede tale documento regola in tutto e per tutto la successione. Pertanto, gli eredi legittimi non possono pretendere nulla.

Tuttavia capita che l’erede nominato nel testamento rinunci all’eredità: poiché la successione è un fenomeno giuridico necessario, la rinuncia dell’erede testamentario comporta che si apra la successione legittima, ossia quella regolata dalla legge al fine di determinare la persona che raccoglierà l’eredità del defunto.

3 Febbraio 2014 · Paolo Rastelli

Indice dei contenuti dell'articolo


Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo

Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su successione e testamento » le cose più importanti da sapere. Clicca qui.

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.

» accesso rapido anonimo (test antispam)

  • Lara63 10 Novembre 2021 at 19:09

    No mia prozia è nata nel 1931
    Alla morte di mio prozio è subentrato come tutore legale mio zio visto la malattia di mia prozia
    Sicuramente lui non avrà nessun interesse ad annullare il testamento visto il contenuto
    Cmq stiamo concludendo la successione come da testamento, dopodiché ho sempre tempo cinque anni per eventualmente provare ad annullarlo?

    • Simone di Saintjust 10 Novembre 2021 at 19:14

      Stiamo parlando di cinque anni dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie della sua prozia.

  • Lara63 9 Novembre 2021 at 21:01

    Ho due prozii sposati senza figli
    Il marito è fratello di mio nonno già defunto
    Mio nonno era padre di mia mamma già defunta e di mio zio che ha due figli
    Nel 2014 è mancato il mio prozio, fratello di mio nonno, che con testamento olografo ha lasciato tutto a mia prozia
    Nel 2021 è mancata mia prozia e mio zio (tutore legale) ha trovato un testamento in casa di mia prozia datato 2008 che dispone 1 alloggio alla nipote da parte della sua discendenza…1 alloggio a mio zio, un alloggio a testa ai figli di mio zio, e un alloggio a me.
    Faccio presente che i due alloggi dati ai miei cugini (figlio di mio zio) erano ai tempi intestati solo a mio prozio mentre i rimanti 3 erano cointestati tra mio prozio e mia prozia.
    Mi chiedevo se mia prozia nel 2008 con mio prozio ancora in vita poteva redigere un testamento disponendo di beni non suoi ( i due alloggi andati ai miei cugini intestati solo a mio prozio).
    Certo è che alla morte di mia prozia lei era in possesso dei suddetti alloggi grazie al testamento di mio prozio ma quando ha redatto il testamento nel 2008 no
    Ricordo che mio prozio è mancato nel 2014

    • Simone di Saintjust 10 Novembre 2021 at 08:14

      Sicuramente il testatore può disporre esclusivamente dei beni di cui è proprietario alla data del testamento, tuttavia l’azione di annullamento del testamento (da parte del suo tutore se lei alla data era ancora minorenne) si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, ex articolo 606 del codice civile.

  • Anonimo 13 Giugno 2019 at 17:50

    Una mia sorella è morta e supponiamo abbia lasciato parecchi debiti, devo essere avvisato dal tribunale per accettare o rinunciare all’eredità? La sorella aveva un marito e due figli i quali hanno già tramite il loro avvocato rinunciato, ma non so se lo hanno fatto su richiesta del loro avvocato o del tribunale. Se io non faccio nulla e nessuno mi avvisa sono costretto ad accettare l’eredità? Grazie mille della cortesia.

    • Ornella De Bellis 14 Giugno 2019 at 07:14

      IN caso di rinuncia del coniuge e dei discendenti legittimi la rappresentazione ha luogo, nella linea retta favore dei discendenti dei figli (articolo 75 del codice civile).

      Peraltro, l’articolo 467 del codice civile precisa esplicitamente che la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

      Pertanto, lei in qualità di sorella, essendo superstiti il coniuge ed i figli del defunto, non rientra nella successione (non si trova nella posizione di chiamata all’eredità) e non può rientrarvi per rappresentazione in seguito alla rinuncia dei chiamati all’eredità. In poche parole, lei non è tenuta a presentare la rinuncia.

  • antonellab 24 Marzo 2015 at 23:50

    Buonasera,
    Volevo informazioni sul testamento olografo
    Mio padre ha fatto testamento,purtroppo avendo 81anni ha difficoltà a scrivere in modo corretto, nel testo ha ripetuto alcune parole due volte inoltre ha fatto alcuni errori di ortografia…può essere impugnato ?
    Nell’attesa d una risposta
    Ringrazio
    Antonella

    • Annapaola Ferri 25 Marzo 2015 at 06:55

      Suggerirei di far redarre il testamento in presenza di un notaio, se si vogliono evitare sorprese future.