Successione e diritto di abitazione del coniuge superstite – con e senza testamento

Successione e diritto di abitazione per coniuge superstite

Indipendentemente dalla volontà espressa nel testamento, alcuni soggetti hanno il diritto di ricevere almeno una parte dell’eredità. Il testatore può disporre solo di una quota del proprio patrimonio, che varia tra un quarto e la metà, e viene definita quota disponibile. La parte rimanente dell’eredità è riservata necessariamente  al coniuge, ai figli e, in mancanza di figli, anche ai genitori del testatore (quota necessaria).

Sono questi i cosiddetti legittimari, o successori necessari.

Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità, legittima, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni.

Al coniuge superstite spetta sempre anche  il diritto di abitazione sulla casa di residenza della famiglia (se di proprietà del defunto o comune) e il diritto d’uso dei mobili che la arredano.

Successione e diritto di abitazione per coniuge superstite in assenza di testamento

Ora, supponiamo che il de cuius abbia lasciato beni in eredità per un valore di 100, ed ipotizziamo anche che la stima statistica (attesa l'età del coniuge superstite) del valore  commerciale dei diritti di abitazione e d'uso, sia pari a 20.

Per semplificare le cose ci riferiremo al caso in cui il de cuius non abbia fatto testamento, per cui non ci siano state disposizioni relative alla quota disponibile.  E, tanto per fissare le idee, faremo conto che i chiamati all'eredità siano il coniuge superstite e l'unico figlio della coppia.

La successione legittima - devoluta per legge - si apre solo se non c'è un testamento valido oppure se il testamento non dispone sull'intero patrimonio del defunto, ma solo su singoli determinati beni. In quest'ultimo caso la successione legittima si apre limitatamente alla parte di patrimonio non attribuita per testamento. Il patrimonio del defunto, in caso di successione legittima, viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino a quelli più lontani sino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado l’eredità si devolve a favore dello Stato. Qui di seguito si indicano le quote che spettano ai beneficiari nei casi più comuni. È opportuno precisare che i fratelli e gli ascendenti possono diventare eredi soltanto se il defunto non aveva figli, quindi non sono possibili ipotesi di concorso tra i figli e i fratelli/ascendenti del defunto. Figli - in assenza di coniuge ai figli spetterà l'intero patrimonio diviso in parti uguali tra loro. Coniuge - in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetterà l'intero patrimonio. Concorso tra figli e coniuge - nel caso di un solo figlio, allo stesso spetta la metà del patrimonio e al coniuge spetta la restante metà. Nel caso di più figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli spettano i restanti due terzi in parti uguali tra loro. Fratelli - i fratelli del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi sia il coniuge, i fratelli e le sorelle succedono nell'intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro (i fratelli unilaterali, peraltro conseguono la metà della quota che conseguono i germani). Genitori - i genitori del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori, o all'unico genitore sopravvissuto, spetterà l'intero patrimonio. Ascendenti - gli ascendenti del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea. Concorso tra genitori e fratelli - se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità), purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà. Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge - al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità) salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.

Nel contesto descritto è pacifico che  ai due eredi (il coniuge superstite ed al figlio) spetti una quota dell’eredità pari al 50% ciascuno. Ma il problema che spesso si pone è stabilire in che modo i diritti di abitazione e d'uso assegnati  al coniuge vadano ad impattare sulla successiva individuazione delle quote ereditarie.

In altre parole:

  1. il valore dei diritti di abitazione e d'uso deve essere sottratto all'asse ereditario prima della suddivisione;
  2. deve essere effettuata prima la ripartizione della massa ereditaria e poi sottratto il valore dei diritti di abitazione e d'uso dalla quota spettante al coniuge superstite.

Nel primo caso (a) al figlio toccherà il 40% del valore dell'intera massa ereditaria ed alla madre il 60%. Nel secondo caso (b) coniuge superstite e figlio si assicureranno entrambi il 50% del valore dei beni lasciati in eredità dal de cuius.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza numero 4847 del 27 febbraio 2013, ha stabilito che la metodologia da seguire è quella indicata nell'opzione a. Ovvero, il valore commerciale (capitale) dei diritti di abitazione ed uso deve essere stralciato da quello dell'asse ereditario prima della determinazione delle quote che spettano ai chiamati all'eredità, fra i quali è ricompreso, naturalmente, il coniuge superstite.

Quindi, in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 del codice civile, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi.

Secondo i giudici, il legislatore, con la legge 151/75, ha mostrato di voler attribuire al coniuge superstite una specifica tutela dei suo interesse alla continuazione della sua permanenza nella casa adibita a residenza familiare durante il matrimonio anche dopo la morte dell'altro coniuge, con i conseguenti riflessi di carattere successorio in ordine alla effettiva consistenza patrimoniale dell'asse ereditario.

Successione e diritto di abitazione per coniuge superstite quando c'è testamento

Nella sezione precedente abbiamo visto come la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la pronuncia numero 4847 del 27 febbraio 2013, abbia inteso regolare il diritto di abitazione del coniuge superstite nella successione legittima, quando, in assenza di testamento, non sussiste un problema di incidenza dei diritti di terzi assegnatari della quota disponibile.

Con la sentenza numero 9651, depositata il 19 aprile 2013, la Cassazione si sofferma ancora sulla tematica dei diritti successori riconosciuti al coniuge superstite sulla casa familiare e torna in argomento a distanza di poco più di un mese. Tuttavia, in questa occasione, viene discussa la ripartizione dell’eredità in presenza del diritto di abitazione del coniuge superstite e con riguardo alla calcolo della quota disponibile laddove esistano disposizioni testamentarie del de cuius.

Gli ermellini chiariscono che, come prima operazione, si devono individuare la quota disponibile e quella legittima. Deve essere poi calcolato il valore capitale dei diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite.

Possono verificarsi tre ipotesi:

  1. il valore capitale dei diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite è inferiore o uguale al valore della quota disponibile
  2. il valore capitale dei diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite è superiore al valore della quota disponibile mentre la differenza fra valore dei diritti di abitazione e di uso e quota disponibile (incapienza) è inferiore o uguale al valore della quota di eredità legittima spettante al coniuge superstite
  3. il valore capitale dei diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite è superiore al valore della quota disponibile mentre la differenza fra valore dei diritti di abitazione e di uso e quota disponibile (incapienza) è superiore, a sua volta, al valore della quota di eredità legittima spettante al coniuge superstite

Nel caso (a) i diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite graveranno esclusivamente sulla quota disponibile. Nel caso (b) i diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite graveranno sulla quota disponibile e su quella legittima assegnata al coniuge superstite. Solo nel caso (c) i diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite graveranno anche sulla quota legittima degli altri chiamati all'eredità nella misura determinata dall'incapienza del valore capitale dei diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite rispetto alla quota disponibile e a quella legittima spettante al coniuge superstite.

Vediamo allora il caso in cui il de cuius abbia fatto testamento. E, tanto per fissare le idee, facciamo conto che i chiamati all'eredità siano il coniuge superstite e l'unico figlio della coppia. E, ipotizziamo anche vi sia un legato testamentario per 10 euro. Se l’eredità (comprensiva del valore capitale dei diritti di abitazione ed uso spettanti al coniuge superstite) è valutabile 100 euro, di questi ne dovrebbero andare 45 al coniuge superstite, 45 all'unico figlio e 10 al legato.

Tuttavia, nel caso in cui il valore capitale dei diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite sia pari a 4 euro, al legato andranno solo 6 euro. Se il valore capitale dei diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite è valutabile 15 euro, questo valore graverà per intero sulla quota disponibile, e quindi al coniuge superstite andranno 55 euro e 45 euro al figlio. Il legatario resterà a bocca asciutta.

Nell'ipotesi, infine, in cui il valore capitale dei dei diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite sia stimabile per 60 euro, allora l’eredità di 100 euro verrà ripartita con assegnazione di 60 euro al coniuge superstite e 40 all'unico figlio.

Scrivono i giudici di piazza Cavour In tema di successione necessaria, la disposizione, di cui all'articolo 540, secondo comma del codice civile, determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà.

Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile, ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'articolo 556 del codice civile, e, per conseguenza, determinare la quota di riserva.

Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli articoli 540, primo comma, e 542 del codice civile, alla quota di riserva cosi ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile.

Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile.

Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari (Cass., Sez. II, 6 aprile 2000, numero 4329).

In altri termini, in materia di diritti riservati ai legittimari, la determinazione della porzione disponibile, su cui devono gravare in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, e delle quote di riserva, deve avvenire considerando il valore del relictcum (e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.

E, aggiungono: La Corte d'appello, nel riformare sul punto la sentenza di primo grado, ha preliminarmente stralciato il valore capitale di tali diritti dal compendio ereditario.

Qui sta, appunto, l'errore della sentenza impugnata, la quale ha calcolato un valore del compendio ereditario di Euro 1.598.711,51, dopo avervi detratto il valore capitale del diritto di abitazione e di uso per lire 594.983.400, e di conseguenza ha determinato la legittima dei figli, pari alla metà dell'asse ereditario, muovendo da un valore dell'asse relitto decurtato, appunto, del valore capitale del diritto di abitazione e di uso.

Viceversa, poiché in tema di successione ed. necessaria il diritto di abitazione ed uso spettante al co-niuge superstite, ex articolo 540, secondo comma, del codice civile, non incide in termini quantitativi sulla determinazione dell'asse relitto (che, com'è evidente, comprende anche il diritto di abitazione e di uso), la Corte territoriale - una volta valutata la capienza della disponibile - avrebbe dovuto escludere che, nel caso concreto, il valore del diritto di abitazione e di uso comprimesse (la quota di legittima riservata al coniuge e quindi, a fortiori) la quota riservata ai figli, appunto calcolandola (al pari della quota riservata al coniuge e della disponibile) ricomprendendo nel relictum il valore della casa familiare in piena proprietà.

Infine, il chiarimento. Questa conclusione non si pone in contraddizione con la pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, 27 febbraio 2013, numero 4847, la quale, dopo avere affermato che anche nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall'articolo 540, secondo comma, codice civile, ha stabilito che "il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato".

Infatti, il dictum delle Sezioni Unite relativo allo stralcio dall'asse ereditario si riferisce, espressamente, alla sola successione legittima, e muove dalla sottolineatura che, in questa, "non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge", cosicché le disposizioni previste dall'articolo 540, secondo comma, codice civile, finalizzate "a contenere in limiti ristretti la compressione delle quote di riserva dei figli del de cuius in conseguenza dell'attribuzione al coniuge dei diritti suddetti", "non possono evidentemente trovare applicazione in tema di successione intestata".

28 Aprile 2013 · Annapaola Ferri


Commenti e domande

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2 risposte a “Successione e diritto di abitazione del coniuge superstite – con e senza testamento”

  1. cigniblu ha detto:

    Salve, mia mamma è diventata vedova e dal testamento ha ricevuto solo il diritto di abitazione su un appartamento che invece è stato assegnato a mia sorella.
    Adesso le viene notificata un’ ingiunzione per vecchi debiti su tasse non pagate dal de cuis, chiamata a pagare quale erede,ma se non ha ricevuto nulla di materiale è tenuta lei a pagare?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Sua madre può rivolgersi al giudice per ottenere, se non sono ancora decorsi i termini di prescrizione, oltre al diritto di abitazione, anche la quota legittima di eredità che le spetta. Avrebbe anche potuto esercitare il diritto di rinuncia all’eredità all’apertura della successione e mantenere il diritto di abitazione che spetta comunque al coniuge superstite.

      In assenza di rinuncia all’eredità, sua madre è obbligata verso i creditori del defunto marito in modo solidale con gli altri eredi che hanno accettato.

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