Conto corrente e successione » Le problematiche derivanti dal rapporto dei dati bancari

Conto corrente e successione » Le problematiche derivanti dal rapporto dei dati bancari

Nell'articolo che segue, affronteremo le problematiche derivanti dalla successione di un conto corrente del de cuius.

Nell'ambito di una successione, come regola generale, in caso di morte dell'intestatario del conto corrente, gli eredi devono informare la banca, solitamente consegnando ad essa il certificato di morte e la documentazione anagrafica inerente la successione.

Dopodiché, la banca blocca il conto (portando comunque a termine le operazioni gia' disposte prima del decesso, quindi assegni gia' emessi, bonifici gia' disposti, etc.

), rilascia agli eredi un documento (stato di consistenza) che serve per la pratica di successione e -terminata tale pratica– rende disponibile il denaro in funzione delle loro quote.

Ciò, solitamente attraverso la presentazione di un atto notorio redatto dal tribunale o dal notaio.

In caso di cointestazione, la stessa regola vale ovviamente solo per la parte di spettanza del defunto ed il denaro restante (che puo' essere la meta' come un terzo, un quarto etc. a seconda del numero dei cointestatari) rimane a disposizione del "superstite".

Se la cointestazione è, invece, a "firme congiunte" il conto viene invece bloccato del tutto fino all'identificazione certificata degli eredi legittimi. Questi poi dovranno operare congiuntamente con l'intestatario "superstite" decidendo insieme il destino del conto.

Una regola generale importante, riguardo ai conti cointestati, e' che le quote di ciascuno si presumono uguali se non risultano prove contrarie (d.lgs.346/90 art.11).

Il tipo di documenti da produrre e le tempistiche dipendono dalla banca e dal contratto, che quindi va attentamente visionato.

Cerchiamo di approfondire la questione nei paragrafi successivi.

Successione del conto corrente del de cuius: gli scenari possibili

Ecco quali sono, materia di successione e rapporti di conto corrente del de cuius, gli scenari possibili.

In gran parte dei casi, quando si apre una successione c’è sempre un conto corrente in eredità da dividere tra i parenti del defunto.

Inoltre, la morte del titolare del conto comporta diverse problematiche con la banca che, per procedere allo sblocco delle somme, richiede diversi documenti tra cui la firma liberatoria di tutti gli eredi.

E se tra questi ultimi si innescano litigi per l’eredità, non è sempre facile ottenere il consenso di ognuno.

Pertanto, lo svincolo del conto corrente potrebbe esserne pregiudicato.

Ma andiamo in ordine affrontando le diverse casistiche e gli scenari possibili.

Quando si ha diritto alle somme del conto corrente del defunto

Hanno diritto ad una quota del conto corrente del defunto solo gli eredi, ossia coloro che abbiano accettato l’eredità.

La rinuncia con beneficio di inventario non è di ostacolo all’ottenimento di tali somme, mentre lo è invece la rinuncia all’eredità pura e semplice.

In pratica solo colui che abbia accettato l’eredità può ottenere la propria quota di conto.

Come sapere dalla banca quanto denaro è depositato nel conto corrente

L’erede ha diritto a sapere, dalla banca presso cui il soggetto defunto aveva aperto il conto, l’effettiva giacenza del conto stesso.

A tal fine l’erede deve recarsi presso l’istituto di credito e dimostrare la propria qualità di erede a mezzo di atto notorio e l’avvenuto decesso con il certificato di morte.

Con tale documentazione, l’erede potrà avere informazioni dalla banca su tutti i conti correnti, i depositi, i libretti di risparmio, le cassette di sicurezza, i finanziamenti in corso e quelli estinti, le azioni e le obbligazioni intestate dal soggetto defunto.

Che fare se la banca chiede il consenso di tutti gli eredi allo sblocco del conto

Spesso la banca, prima di dare a ciascun erede la sua parte di conto secondo la quota di eredità a quest’ultimo spettante, chiede che vi sia anche il consenso da parte di tutti gli altri eredi o, quantomeno, la loro identificazione, anche per determinare con esattezza le quote a ciascuno spettanti.

Si tratta di una pratica illegittima, come chiarito del resto anche dalla Cassazione a Sezioni Unite.

Secondo la Corte, ogni erede ha diritto alla propria quota di conto corrente, a prescindere dal consenso o dalla contestuale presenza degli altri eredi.

Infatti l’esistenza di una pluralità di eredi determinerebbe il sorgere di autonomi rapporti obbligatori con l’istituto di credito coinvolto nella vicenda successoria.

Che succede se il defunto aveva delegato alla firma un altro soggetto

Dal momento in cui gli eredi comunicano alla banca la morte del titolare del conto, l’istituto di credito blocca il predetto conto corrente, impedendo ogni prelievo o versamento.

Vengono inoltre revocate automaticamente tutte le deleghe che il defunto aveva rilasciato ad altri soggetti che, pertanto, non potranno più effettuare alcuna operazione sul conto.

Il prelievo dal conto corrente da parte del delegato, effettuato dopo la morte del titolare del conto e prima che la banca ne avesse notizia, integra un reato ai danni degli eredi se il delegato al prelievo era consapevole del decesso del correntista.

Si tratta, infatti, di una sottrazione del denaro ai legittimi titolari che, in questo caso, sono diventati gli eredi.

Quando il conto corrente è cointestato?

Se il conto era cointestato al defunto e ad una o più persone, rientra nell’eredità solo la percentuale del conto di proprietà del defunto.

Ad esempio, se i contitolari del conto sono due e uno dei due muore, ad andare agli eredi sarà solo il 50% della giacenza, mentre l’altro 50% viene liquidato all’altro cointestatario ancora in vita.

Tuttavia, a questo riguardo bisogna distinguere tra due ipotesi:

  1. se il conto era a firma congiunta: poiché il contitolare del conto non avrebbe comunque potuto agire senza la collaborazione dell’altro contitolare, il conto viene immediatamente bloccato. Per lo sblocco, il cointestatario deve recarsi in banca insieme agli eredi legittimi, in modo da procedere allo svincolo di tutte le somme;
  2. se il conto era a firma disgiunta: in teoria, in questo caso, il cointestatario potrebbe operare anche sulla quota di proprietà del defunto, atteso che tale potere gli era proprio ancor prima del suo decesso. Ma tale circostanza viene di fatto ostacolata dalle banche che temono eventuali contestazioni degli eredi; così il conto viene bloccato anche in questo caso. In verità tale condotta dell’istituto di credito potrebbe essere censurata innanzi al giudice andando a incidere sul diritto autonomo del contitolare del conto. In ogni caso, se anche il conto fosse sbloccato, il contitolare avrebbe sì la possibilità di movimentare il conto, ma dovrebbe pur sempre riconoscere il 50% di proprietà agli eredi. Con la conseguenza che se questi preleva una quota superiore alla metà del conto, gli eredi avranno diritto alla restituzione (non dalla banca ma) dal contitolare a firma disgiunta.

Diversa è stata la soluzione adottata dalla Cassazione secondo cui, con il patto “a firma disgiunta” deve ritenersi cessato secondo le regole del mandato.

Pertanto la banca può legittimamente impedire al contestatario “a firma disgiunta” qualsiasi prelievo oltre la somma di sua pertinenza.

Conto cointestato con quote di proprietà diverse

Non è detto che in un conto cointestato a due o più soggetti, le quote di ciascuno di essi siano uguali alle altre.

Così ben potrebbe essere che un conto intestato a due fratelli spetti nella misura del 60% all’uno e del 40% all’altro.

In questi casi, si presume sempre la parità delle quote salvo venga fornita la prova contraria. Prova contraria che dovrà evidentemente consistere in un accordo firmato dalle parti.

Come gli eredi ottengono la loro parte di conto corrente

La banca, una volta accertato il decesso del titolare del conto e la qualità di eredi dei richiedenti, rilascerà a questi ultimi le quote spettanti a ciascuno di essi.

Spetta all’erede dimostrare sia la sua qualità e la quota a cui ha diritto. Tale onere si può adempiere con un semplice atto notorio che libera da ogni responsabilità la banca anche se in un secondo momento dovesse comparire un nuovo legittimo erede.

Come evitare che la banca sblocchi il conto ai presunti eredi

Potrebbe avvenire che uno degli eredi abbia interesse a che la banca non liquidi ad altri soggetti le quote del conto corrente, come nel caso in cui questi ultimi non siano gli effettivi eredi o magari abbiano rinunciato all’eredità.

L’erede legittimo potrà allora inviare una raccomandata a.r. alla banca diffidandola dal liquidare le quote del conto ai richiedenti, in quanto non legittimati.

In tal caso l’istituto di credito blocca il conto corrente.

Cos'è un atto notorio nell'ambito di una successione

Nel caso specifico di una successione, l' atto notorio viene richiesto generalmente dalla banca o dall'ufficio postale per poter svincolare le somme ereditate in favore degli eredi.

La banca prima di poter dare informazioni sulle somme che deteneva il de cuius ha necessità di capire chi effettivamente siano gli eredi, sia che siano legittimi o testamentari.

Quindi la banca richiede tale documento per avere la sicurezza che le persone che si presentano come eredi siano veramente tali. L' atto notorio si può richiedere o presso il tribunale, davanti al cancelliere o presso un notaio.
Generalmente ci sono alcuni fattori che fanno si che non sia necessario produrre l' atto notorio, sostituendolo con una dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio. Generalmente la banca non chiede l' atto notorio se la cifra ereditata è di modesta entità (poche migliaia di euro).

La banca comunque per propria sicurezza generalmente richiede l' atto notorio al posto della semplice dichiarazione sostitutiva. Questo perché se un domani dovessero esserci delle contestazioni da parte di altri eventuali eredi, la banca avrebbe le spalle maggiormente coperte.

Quando si ereditano delle liquidità la prima fase da parte degli eredi è quella di recarsi presso la banca o l' ufficio postale nel quale sono custodite le liquidità stesse.

L'istituto finanziario per poter svincolare le somme dovrà essere sicuro di chi siano gli eredi, quindi chiederà tutta la documentazione necessaria e dopo di che chiederà una copia conforme della dichiarazione di successione.

Per poter presentare la dichiarazione di successione abbiamo però bisogno del certificato rilasciatoci dalla banca attestante il valore delle liquidità possedute dal de cuius.

Quindi la prima cosa che serve all' erede è il certificato di consistenza delle liquidità, che poi andrà ad allegare alla dichiarazione di successione. La banca per poter rilasciare tale certificato ha dunque bisogno di sincerarsi di chi siano effettivamente gli eredi.

Per tale motivo la banca chiederà all'erede tutti i documenti del caso quali: certificato di morte, documento d' identità degli eredi e appunto atto notorio. Inoltre se l' eredità avviene per testamento ne sarà richiesta una copia.

L'atto notorio può essere richiesto o presso il tribunale, quindi dal cancelliere o da un notaio. Entrambi svolgono la stessa funzione. La differenza sta sostanzialmente nella spesa da sostenere che molto probabilmente è più bassa in cancelleria. Richiedendo l' atto notorio in cancelleria probabilmente i tempi di attesa sono maggiori.

Quali sono i documenti necessari da portare in cancelleria? I documenti che vi richiederà il cancelliere saranno i seguenti:

  • documento di riconoscimento degli eredi
  • documento di riconoscimento del de cuius
  • marche da bollo
  • Copia di eventuale testamento

Inoltre saranno necessari due testimoni che non dovranno avere avere vincoli di parentela con gli eredi. I due testimoni dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

la spesa da affrontare per richiedere l' atto notorio in cancelleria, sostanzialmente consiste nell' acquisto delle marche da bollo da apporre sulle varie copie dell' atto notorio. Non ci sono versamenti vari da effettuare.

E' possibile inoltre richiedere l' urgenza e ritirare l' atto notorio i giorno stesso. In questo caso sarà necessaria una maggiore spesa per marche da bollo.

Quando non si ha urgenza di ritirare subito l' atto notorio il ritiro può avvenire dopo qualche giorno. Le marche da bollo necessarie in questo caso sono le seguenti:

  • n° 2 marche da bollo da 16 euro
  • n° 1 marche da bollo da 11,06

Se non volete ritornare dopo qualche giorno a ritirare l' atto notorio, ma preferite averlo in giornata stessa, la spesa è un pò maggiore. Le marche da bollo necessarie in questo caso saranno:

  • n° 2 marche da bollo da 16 euro
  • n° 3 marche da bollo da 11,06

E' possibile acquistare al posto delle tre marche da bollo da 11,06 una da 33,18.

Cosa affermano normativa e giurisprudenza in merito alla successione e ai rapporti di conto corrente

Vediamo cosa affermano normativa e giurisprudenza in merito alla successione e ai rapporti di conto corrente.

A seguito del decesso di un soggetto si apre ex art. 456 c.c. la successione mortis causa, istituto giuridico in cui un altro soggetto (erede) subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi del defunto, assicurando in tal modo la continuità dei rapporti stessi.

Non sfuggono alla successione i rapporti intercorrenti tra de cuius e banca: all'erede faranno così capo tutti i diritti e i doveri spettanti già al defunto nei confronti dell'istituto di credito.

La questione assume particolare significato laddove, a fronte della morte di un soggetto, vi sia la necessità per gli eredi (soprattutto se in contenzioso tra loro) di ricostruire l'asse ereditario, di cui si possono trovare significative tracce nei movimenti di conto del de cuius.

Non si sta parlando dunque di poter disporre delle somme presenti sul conto corrente del defunto, argomento articolato e dipendente da variabili quali l'unicità della titolarità del conto o la contitolarità, la firma congiunta o disgiunta sullo stesso, ma bensì della facoltà di richiedere alla banca uno storico di quanto è accaduto, della possibilità di avere notizia circa i rapporti tra de cuius e istituto di credito fino a dieci anni prima della morte deltitolare e del dovere gravante sulla banca stessa di fornire tali informazioni.

In merito l'articolo 119 del T.U.B. (Testo Unico Bancario – d.lgs. n.385 del 1 settembre 1993) afferma che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

A fronte di un'interpretazione eccessivamente letterale che le banche davano a tale disposizione rigettando le richieste della clientela troppo generiche o comunque non riguardanti una specifica e circostanziata operazione, la Cassazione si è più volte pronunciata censurando tali comportamenti (Cass. Sez. I n. 12093 del 27/9/2001, Cass. Sez. I n. 11004 del 12/5/2006), sottolineando che la normativa va interpretata in base al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e che quindi il cliente o chi per lui ha il diritto di ottenere tutta la documentazione di cui è interessato nel rispetto del solo limite temporale decennale.

Successivamente, con l'entrata in vigore del Codice della Privacy (CdP - d.lgs. n.196/2003), la disciplina sopra esposta ha subito una sensibile modifica: agli articoli dal 7 al 10 sono stati regolati il diritto di accesso ai dati personali, nonché l'esercizio degli stessi, le modalità di esercizio e il riscontro all'interessato.

L'accesso ai dati personali ex artt. 7 e 8 CdP deve essere gratuito e garantito in forma intelligibile e, in base al comma 3 dell'art. 9 CdP, i diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio […].

Fuori discussione è l'interesse proprio dell'erede di ottenere tutta la documentazione riguardo i movimenti del conto corrente del de cuius per ricostruire l'asse ereditario e inoltre la richiesta di cui all'art. 7 è formulata liberamente e senza costrizioni.

Tutti i documenti devono quindi essere consegnati senza la previsione di alcun corrispettivo né rimborso spese in capo al richiedente.

Solo in seguito ad un risultato negativo della ricerca o ad un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste è possibile richiedere un contributo spese comunque mai eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca fatta.

A riguardo il Garante della protezione dei dati personali si è pronunciato col provvedimento n. 372 del 11/10/2011 in cui ha sottolineato come l'erede (nel caso di specie il figlio del de cuius) abbia titolo per esercitare il diritto di accesso ai dati personali del defunto nei confronti della banca senza dover essere soggetto ad oneri o condizione alcuna: il diritto di accesso ai dati personali […] deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria.

12 Aprile 2017 · Gennaro Andele


Argomenti correlati: 

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

20 risposte a “Conto corrente e successione » Le problematiche derivanti dal rapporto dei dati bancari”

  1. Anonimo ha detto:

    mi scusi ma l’ordinanza della cassazione 27417 del 2017 a cosa va applicata

  2. Anonimo ha detto:

    ma l’accordo c’e e alla banca sono stati consegnati tutti i documenti richiesti (successione ecc) ma un erede non ha ancora firmato né per l’apertura del conto voluto dalla banca né per la successiva chiusura dopo la divisione come richiesto dalla banca stessa e a nessuno è stato versata la propria quota in attesa di quella unica firma.

    Cosa possiamo fare noi tutti altri eredi per entrare in possesso di quanto in nostro diritto senza che la banca ci addebiti ancora spese di tenuta conto che ancora non è possibile aprire in quanto manca la firma di un erede?

    • Il problema è solo vostro, non della banca: citate il coerede recalcitrante in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni per i ritardi nella ripartizione dell’eredità oppure chiedete all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale, il coerede che ostacola la procedura negando di sottoscrivere i documenti necessari, sia costretto ad accettare o rinunciare all’eredità (ex articolo 481 del codice civile).

      Prendendovela con la banca perdete solo tempo. Se manca la firma di un membro della comunione ereditaria, non potete scrivere che alla banca sono stati consegnati tutti i documenti necessari e che c’è un accordo sulla ripartizione dei soldi lasciati dal defunto. Questo dovrebbe essere ovvio!!!.

  3. Anonimo ha detto:

    Buon Giorno vorrei sapere se è pratica normale che per dividere ai coeredi secondo le loro quote i soldi depositati sul conto corrente del defunto la banca chieda di aprire un conto cointestato fra tutti gli eredi

    • Pratica assolutamente normale e perfettamente legittima: fino a quando non ci sarà accordo sulla divisione ereditaria, regolata da atto notarile, le somme lasciate dal defunto fanno parte di una comunione a cui partecipano tutti i coeredi. Tutti i coeredi sono intestatari dell’intero importo e nessuno può disporre di nulla, senza il consenso degli altri coeredi.

  4. Anonimo ha detto:

    E’ legittimo che la banca mi obblighi ad aprire un conto corrente cointestato tra tutti gli eredi su cui versare i soldi del conto del defunto

    • Fino a quando non ci sarà accordo sulla divisione ereditaria, regolata da atto notarile, le somme lasciate dal defunto fanno parte di una comunione a cui partecipano tutti i coeredi. Tutti i coeredi sono intestatari dell’intero importo e nessuno può disporre di nulla, senza il consenso degli altri coeredi.

  5. Anonimo ha detto:

    Mi madre deceduta da poco aveva un cc a firma disgiunta con me, giacché mia sorella vive in un”altra provincia. Io vorrei chiudere quel conto e la banca mi ha chiesto una delega di mia sorella per farlo, ma mio sorella non vuole inviarmi nessun tipo di delega. Io non voglio continuare ad avere aperto quel conto e lei non vuole né venire per chiuderlo come coerede né vuole darmi nessuna delega. Nel frattempo la banca continua a prendere le spese di tenuta conto e presto quel conto andrà in rosso perché i soldi in esso erano pochi.

    • Può tentare di convincere sua sorella riferendole che l’obbligo di rimborsare lo scoperto del conto corrente verrà ripartito fra le due sorelle coeredi. Più tardi il conto verrà chiuso, maggiore la sarà la somma da sborsare per ciascuna delle due sorelle.

  6. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    vi sottopongo un problema.
    Nel 2004 è morta una zia con la quale vi era un c/c conintestato firme disgiunte. Sul conto veniva accreditato il mio stipendio. Al momento del decesso erano presenti circa 8mila euro.

    Per qualche motivo che ora non so spiegare (direi dimenticanza) alla banca non è stata segnalato il decesso, e fino a oggi abbiamo continuato ad operare su quel c/c.

    Circa 1 anno fa da un controllo, la banca viene a sapere del decesso, e mi blocca il c/c (con depositato circa 2000 euro). In quel momento la banca blocca il c/c
    La banca ha chiesto dei documenti tra cui un atto di successione di un notaio, ma in nessun documento compare l’esistenza del c/c.
    Ora non si riesce a sbloccare la situazione, la banca vuole un documento che NON è possibile produrre. Nonostante le ripetute sollecitazioni , la banca non sbocca il conto e praticamente mi fa capire che sono caduto un una specie di limbo e quei soldi di quel conto NON POTRO piu averli!!
    Devo dire che mi sembra follia pura.
    dal momento del decesso 2004 quel conto è sempre stato utilizzato (stipendio, pagamento utenze domestiche ecc) fino al 2018, è stato usato per 14 anni, ed ora mi è stato SEQUESTRATO, vorrei un vostro parere in merito per capire come procedere visto che tutte le volte che sento la filiale mi sembra di avere davanti un muro di gomma. Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      In caso di morte di uno dei cointestatari di un conto corrente con operatività disgiunta, il diritto dell’altro cointestatario di ottenere dalla banca la liquidazione dell’intero saldo attivo del conto è subordinato alla presentazione da parte degli eredi, ai sensi della normativa fiscale, della denuncia di successione.

      Questa infatti costituisce una condizione in assenza della quale la banca può legittimamente rifiutare il pagamento al cointestatario, pur se questi sia legittimato a esigere la liquidazione della intera somma giacente sul conto corrente.

      Si tratta di un vincolo di indisponibilità delle somme presenti sul conto corrente cadute nell’asse ereditario, in assenza del quale verrebbero consentite pratiche elusive della normativa fiscale: gli eredi potrebbero infatti evitare il pagamento dell’imposta sulla successione semplicemente cointestando un rapporto di conto corrente.

      Così si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 1498/15.

  7. Anonimo ha detto:

    Buongiorno sono l’unico erede di mia sorella e l’eridità consiste in disponibiità di c/c per un totale di euro 20.690,96. Ho letto che in questo caso non è necessaria alcuna dichiarazione di successione ma la banca mi chiede una dichiarazione dell’agenzia delle entrate per “liberare” i c/c. Sapete dirmi di quale dichiarazione si tratta? Grazie

    • La banca chiede la dichiarazione di successione per essere sicura che lei sia l’unico erede di sua sorella. La dichiarazione di successione non è necessaria se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Tuttavia, se lei vuole entrare in possesso della disponibilità in conto corrente lasciata da sua sorella, bisogna dimostrare alla banca che è unico erede.

  8. Anonimo ha detto:

    Siamo 5 cugini di primo grado del defunto abbiamo incaricato un notaio ed un avvocato a sbloccare e dividere tutti i beni tra noi di nostro cugino e abbiamo depositato firme e fotocopie carte identità ai 2 professionisti. Ma dopo mesi nessuno ci fa sapere niente. Ci vuole così tanto tempo per sbloccare beni di un cugino defunto laddove i cugini primi sono tutti d’accordo e hanno fatto avere a chi di dovere tutte le firme e i documenti in merito? Grazie per l’attenzione

    • Evidentemente i due professionisti hanno incontrato problemi nel portare a termine la procedura di successione: sarebbe il caso di chiamarli e sentire cosa hanno da dire.

  9. Anonimo ha detto:

    Siamo degli eredi legittimi di una somma di € i cui c.c. della defunta sono in più Agenzie bancarie e posta, sono state effettuate tutte le procedure attraverso uno studio notarile e ora siamo in attesa, ognuno per la rispettiva quota, la riscossione del credito. Domanda: la Posta chiede che la firma di identificazione deve avvenire alla presenza di tutti assieme in unica soluzione (cosa poco possibile per ragioni diversi, salute, distanze ecc.) Le Banche chiedono invece che ognuno, con appuntamento, anche in giorni diversi, può andare a firmare e i bonifici saranno effettuati, solo quanto tutti hanno firmato. E’ Così? e se una/o di questi eredi, per ragioni suoi, non va a firmare si fermano i mandati di pagamento? Grazie e Cordiali Saluti

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’ordinanza 27417/2017 della Corte di cassazione ha stabilito che ciascun coerede può agire nei confronti del debitore del de cuius (nella fattispecie la banca o Poste Italiane) per la riscossione dell’intero credito, ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione.

      Ora, atteso che la banca con cui il de cuius intrattiene, al momento della morte, un rapporto di conto corrente, o in conto titoli, è debitrice del defunto, ne discende che ciascun coerede può prelevare anche l’intera giacenza in conto corrente e/o disinvestire i titoli, senza che la banca possa opporre il mancato consenso degli altri coeredi.

  10. Anonimo ha detto:

    Le norme relative alla successione dei conti correnti valgono anche per i rapporti di gestione patrimoniale?

    E’ cioè possibile per il singolo erede farsi liquidare la propria quota di una gestione anche senza il consenso degli altri coeredi?

    Come opera in questo caso la banca? Liquida l’intero ammontare e divide per quote o vende solo per l’ammontare della quota richiesta?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Secondo i giudici della Corte di cassazione (ordinanza 27417/2017) ciascun coerede può agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito, ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione ereditaria.

      Ora, atteso che la società di gestione del risparmio (SGR) è debitrice del defunto, ne discende che ciascun coerede può prelevare le quote di spettanza, senza che la SGR possa opporre il mancato consenso degli altri coeredi.

      Di solito la SGR valorizza l’intero asset del de cuius al momento della richiesta presentata dal singolo coerede, calcola la quota ereditaria spettante al richiedente, e, liquida per equivalente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!