Strisce pedonali inutilizzate e investimento – Responsabilità pedone?

Strisce pedonali e investimento - Responsabilità del pedone?

Ho bisogno di alcune informazioni: due settimane fa, mentre mi apprestato a tornare dal lavoro col mio scooter, un sh150, ho accidentalmente investito una signora, fuori dalle strisce pedonali.

Rimanendo nella mia corsia, ho superato un furgone parcheggiato in doppia fila, non accorgendomi che subito dopo, la donna stava attraversando.

Ho frenato ed urlato per evitare l'impatto, ma, anche se andavo a velocità moderata, la distanza tra me e la signora era troppo ravvicinata, e non è servito a nulla.

Le strisce pedonali erano posizionate poco più in là, ma la donna ha attraversato comunque dove non vi erano.

Ora vorrei sapere, la colpa è solo mia?

Non ha responsabilità anche lei, per non aver attraversato sulle strisce pedonali?

Strisce pedonali e investimento - I pedoni che attraversano la strada in zone sprovviste di strisce pedonali devono dare precedenza ai veicoli che transitano

Proprio su questo argomento ci sono degli importanti aggiornamenti.

Infatti, la Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, la numero 5399 del 5 marzo 2013, ha stabilito che: È compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l’accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, cosi come la dimostrazione della colpa di quest’ultimo non consente di ritenere pacifica l’assenza di colpa del conducente. La previsione secondo cui i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti non è in contrasto con quella per cui sulle strade prive di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza; ne può essere taciuto che la sentenza impugnata ha anche avuto cura di precisare che, nella specie, non era dimostrato il presupposto della mancanza di attraversamenti pedonali entro un raggio di cento metri (articolo 190 Cds).

Con questa pronuncia, la Suprema Corte, ha voluto praticamente chiarire che è vero che i conducenti delle auto devono consentire ai pedoni che abbiano cominciato l’attraversamento di completare il passaggio, ma la vittima che non abbia rispettato l’obbligo di dare la precedenza ai conducenti delle vetture attraversando fuori dalle strisce pedonali, rischia quanto meno il concorso di colpa.

Il caso riguardava una donna che, mentre stava procedendo all'attraversamento di una strada al di fuori dalle strisce pedonali, veniva investita da un’autovettura, riportando gravi lesioni personali.

A seguito di ciò, la donna citava, davanti al Tribunale di Roma, l’investitore, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 giugno 2002, dichiarava che: l’incidente era da ascrivere nella misura del 70 per cento a responsabilità della donna e del rimanente 30 per cento a responsabilità dell'investitore, condannando quest’ultimo e la società di assicurazione al pagamento della somma di lire 24.136.000, al netto del concorso di colpa.

La pronuncia era stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2008.

Con il successivo ricorso, davanti alla Corte di Cassazione, la donna lamentava la violazione e la falsa applicazione di questa due norme: la responsabilità sarebbe, tutta in capo al conducente dal momento che l'uomo avrebbe dovuto fermarsi per consentirledi raggiungere il lato opposto della carreggiata.

Ma gli Ermellini invece, hanno rilevato che era stata corretta l’interpretazione e la decisione dei giudici di merito.

Ricordando consolidata giurisprudenza, hanno affermato che nel caso di responsabilità del pedone per mancata precedenza ai veicoli, in capo al conducente rimane l’onere, per essere esente da responsabilità, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La Suprema Corte coglie l'occasione per precisare che la prova della colpa del pedone non esclude la presunzione di responsabilità per l'automobilista.

Così come, la presunzione di colpa dell'automobilista non basta a escludere la responsabilità del pedone.

Si tratta, quindi, di una presa di posizione che rafforza l'idea che ogni incidente debba essere valutato in base alle sue peculiari circostanze.

La responsabilità va considerata volta per volta, senza automatismi.

In ogni caso, con questa sentenza, i giudici di piazza Cavour, hanno inteso inviare un monito monito ai pedoni distratti, piuttosto che, agli automobilisti imprudenti.

22 Marzo 2013 · Tullio Solinas




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