Parcheggi a strisce blu » In alcuni casi possono essere legittimi anche se nelle vicinanze non vi sono parcheggi gratuiti

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Strisce blu legittime anche se non vi sono, nelle vicinanze, parcheggi gratuiti: ecco in quali casi.

Il Comune può istituire aree di parcheggio con disco orario in zone particolarmente trafficate anche se attigue a zone blu. Purché dettagli adeguatamente la sua scelta discrezionale in conformità all'ultimo periodo dell’art. 7/8 del codice stradale.

E' quanto emerge dalla sentenza 24939 della Corte di Cassazione.

Da ciò che si evince dalla pronuncia in esame, il fatto che una strada sia satura basta a rendervi legittima l’istituzione della sosta a pagamento da parte del Comune.

Dunque, non serve un’esplicita dichiarazione che la strada è di particolare rilevanza urbanistica.

Cerchiamo di fare chiarezza.

Come noto, secondo giurisprudenza consolidata, si è affermato il principio che le multe sulle strisce blu sono illegittime quando il Comune non abbia predisposto, in aree adiacenti, spazi adibiti alla sosta libera.

Nelle ultime sentenze, in questo ambito, difatti, era stato chiarito che strisce blu e strisce bianche dovevano alternarsi, affinché l’utilizzo dei parcheggi a pagamento non diventasse una speculazione, per l’amministrazione, ai danni degli automobilisti e delle moderne difficoltà a trovare uno spazio libero dove lasciare gli autoveicoli.

Ma, con la decisione in esame, gli Ermellini hanno tirato il freno a mano.

Infatti, a loro parere, il Comune può istituire aree di parcheggio a pagamento, in zone particolarmente trafficate, anche se attigue a zone con strisce blu, purché dettagli adeguatamente la sua scelta discrezionale.

Ciò perché, il fatto che la strada è satura legittima la predisposizione di parcheggi esclusivamente a pagamento, ovvero quelli a strisce blu.

Nel verdetto si chiarisce che per strada satura deve intendersi il caso in cui la domanda di posti è strutturalmente inferiore all'offerta, anche perché su quella via, ad esempio, si trovino importanti attrattori di traffico, come gli uffici pubblici.

Dunque, per legittimare la presenza di strisce blu, con la mancanza di aree gratuite di parcheggio, il Comune può rifarsi agli articoli 7 ed 8 del Codice della Strada.

Negli stessi è infatti esplicato che l’amministrazione comunale può, in determinati casi, derogare alla regola generale che prevede l’istituzione, nelle immediate vicinanze di una zona blu, di stalli di sosta senza limitazione di alcun genere.

Infatti, il codice della strada specifica che questo obbligo non sussiste nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali, nei centri storici di particolare importanza e nelle altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

L'ultima condizione, quella richiamata dalla sentenza, essendo molto generica, è la stessa su cui Comuni potranno facilmente appoggiarsi per fare business con i parcheggi a strisce blu.

Dunque, ancora una volta, piazza Cavour strizza l'occhio agli enti locali.

26 Novembre 2014 · Giuseppe Pennuto




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