Lo stipendio anche se esiguo è sempre pignorabile nella misura del quinto dell’intera retribuzione netta

La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario o dello stipendio è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Con l’articolo 545 del codice di procedura civile il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi contenendo nel limite del possibile la somma pignorabile e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione: chi ha una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura proporzionalmente minore.

Perciò non si può ritenere arbitraria la norma che prevede l'impignorabilità assoluta del minimo vitale solo per le pensioni, escludendo gli stipendi e i salari più esigui da tale beneficio.

Non può essere mosso al legislatore il rilievo di non aver tenuto conto dell’ipotesi in cui, per effetto del pignoramento e nonostante i limiti di impignorabilità che sono fissati, la retribuzione stipendiale o salariale scenda al di sotto di un determinato livello e non assicuri al debitore il minimo indispensabile per vivere. E' possibile che il problema si verifichi specie quando la retribuzione sia bassa, ma si tratta di un inconveniente che, per quanto socialmente doloroso, non dà luogo all'illegittimità costituzionale della normativa proprio in ragione della esigenza di non vanificare la garanzia del credito.

Con riferimento al rischio che l’aggressione dei redditi stipendiali esigui possa compromettere irrimediabilmente la loro capacità di consentire al lavoratore il reperimento dei mezzi minimi indispensabili per vivere ed al fatto che l’articolo 545 del codice di procedura civile predetermina la pignorabilità dello stipendio, o del salario, nella misura di un quinto e non ne affida, invece, l’importo alla discrezionalità del giudice, va rilevato che il diritto alla salute del singolo e le particolari esigenze individuali devono essere assicurate ai non abbienti, o comunque ai soggetti bisognosi di cure o di prestazioni di particolare onere, attraverso gli istituti e gli strumenti dello specifico settore dell’assistenza sanitaria o attraverso quelli dell’assistenza generale e non possono essere addossati, come obbligo costituzionalmente vincolante, a carico del generico creditore, portatore di un diritto ad una prestazione pecuniaria, giurisdizionalmente accertato attraverso un titolo esecutivo.

Così si sono espressi i giudici della Corte Costituzionale nella sentenza 248/15.

6 Dicembre 2015 · Ludmilla Karadzic


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