Se mamma o papà stanno male, inutile precipitarsi in ospedale contravvenendo i limiti di velocità e poi invocando lo stato di necessità

E' indispensabile, per la configurabilità dello stato di necessità finalizzato al riconoscimento della sua fondatezza in sede giudiziale, il supporto di un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente, che, in applicazione dei principi fissati dagli articoli 54 e 59 del codice penale, dimostri la ricorrenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete (oggettive) che la giustifichino.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha confermato la decisione di merito, con la quale era stata esclusa la configurazione di una situazione di pericolo, rilevante ai fini dello stato di necessità, in un caso in cui, in sede di opposizione al verbale della polizia stradale con il quale era stata contestata all'opponente la violazione di cui all'articolo 142 del codice della strada, comma 9, per aver superato, alla guida della propria autovettura, il limite di velocità consentito. Il ricorrente aveva invocato lo stato di necessità, adducendo che, nel momento dell’accertamento della violazione, si stava recando con urgenza in ospedale, ove il proprio genitore era stato ricoverato in gravi condizioni, poiché il pericolo di danno grave alla persona del genitore avrebbe potuto essere evitato altrimenti con il ricovero ospedaliero o anche mediante l'intervento sul posto del pronto soccorso, senza che l’opponente avesse potuto fornire un contributo determinante al fine di scongiurare il paventato danno.

Più recentemente è stato asserito, sempre in tema di violazione al codice della strada prevista dall'articolo 142, comma 9, che non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora non sia stato riscontrato l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo.

E' stato, dunque ribadito, con l'ordinanza 16155/2019 della Corte di cassazione, il principio di diritto sulla scorta del quale, in tema di cause di giustificazione, l’allegazione da parte del contravventore dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d’animo, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile.

23 Agosto 2019 · Giuseppe Pennuto


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