Spese straordinarie per i figli – nessun obbligo di concertazione preventiva con il coniuge separato non affidatario
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 4753/17
27 Febbraio 2017 · Marzia Ciunfrini
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Stai leggendo Spese straordinarie per i figli – nessun obbligo di concertazione preventiva con il coniuge separato non affidatario • Autore Marzia Ciunfrini • Articolo pubblicato il giorno 27 Febbraio 2017 • Ultima modifica effettuata il giorno 4 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie famiglia obbligo mantenimento figli, famiglia separazione spese straordinarie figli • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .