Cosa accade se il piano non coincide con la relazione dell’Organismo di composizione della crisi
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Nel dettaglio, che cosa accade se il piano non coincide con la relazione dell’Organismo di composizione della crisi? Scopriamolo nel paragrafo successivo.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza 3131/2015, ha analizzato l’ipotesi in cui la proposta di piano del consumatore non coincide con la relazione redatta dall’organismo di composizione della crisi.
In questo caso, il tribunale può invitare il debitore a porre rimedio a tale criticità.
Nel caso di specie, dietro espresso invito del Tribunale, il debitore, revocato il piano inizialmente proposto, depositava un nuovo piano corrispondente a quello attestato.
Accertata, poi, la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge per poter accedere alla procedura di composizione della crisi, essendo l’istante un consumatore incapace di far fronte alle proprie obbligazioni (stato di sovraindebitamento) e che era stata depositata la documentazione necessaria, non essendo stati compiuti atti in frode ai creditori e rilevato che la prosecuzione dei pendenti procedimenti di esecuzione forzata avrebbe potuto pregiudicare la fattibilità del piano, veniva fissata l’udienza per l’omologa.
16 Maggio 2016 · Andrea Ricciardi
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