Sovraindebitamento e legge 3/2012 (salva suicidi) – A chi può rivolgersi il debitore per farsi assistere nella procedura di composizione della crisi debitoria
Come sappiamo, nelle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè per la presentazione di un'ipotesi di accordo con i creditori (da parte di un professionista non fallibile), di un piano di rientro dal debito del consumatore non professionista o di una proposta di liquidazione del patrimonio, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi scelto fra quelli inclusi nell'elenco ufficiale predisposto dal Ministero della giustizia.
Tuttavia, l'articolo 15 della legge 3/2012, al comma 9, nella formulazione attualmente vigente, prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Basterà ricordare, per quello che qui interessa, che, in base all'articolo 28 della legge fallimentare, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
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