Sospensione della riscossione – semplice ed immediata se il creditore concede lo sgravio

Sospensione della riscossione della cartella esattoriale - La direttiva Equitalia

In base ad una direttiva emanata da Equitalia  il 6 maggio 2010, qualora il contribuente sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di un'istanza di autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell'ente creditore, la riscossione sarà immediatamente sospesa.

Entro i successivi dieci giorni, l'agente della riscossione porterà all'attenzione dell'ente creditore la documentazione consegnata dal debitore, al fine di ottenere conferma o meno dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo. In caso di silenzio degli enti, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese.

Si legge infatti nella direttiva inoltrata dal direttore generale di Equitalia, Marco Cuccagna, agli amministratori delegati ed ai direttori generali delle società partecipate:
Qualora  il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da Voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di una istanza di autotutela da parte del debitore;

b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato;

c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della Magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte;

d) da un pagamento effettuato, in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore, sempreché sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo (es. identità nell'indicazione del verbale sotteso al ruolo e al bollettino di pagamento);

dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato, che avrete cura di mettere a disposizione presso i Vostri sportelli e sul Vostro sito Internet.

Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alla partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo.

Entro i successivi dieci giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all'ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai Vostri sistemi informativi.

Dovrete, infine, avvertire l'ente creditore che in caso di silenzio dei suoi Uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese, declinando ogni responsabilità per l'eventuale pregiudizio arrecato alla quota in conseguenza della condotta inerte, necessariamente tenuta.
Al debitore è richiesta una dichiarazione - resa sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni derivanti da atti falsi o dichiarazioni mendaci - in cui indichi una delle seguenti opzioni:

  1. aver effettuato il pagamento della somma pretesa;
  2. aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da parte dell'ente creditore;
  3. aver ottenuto un provvedimento di sospensione amministrativa;
  4. aver ottenuto una sospensione giudiziale dall'autorità giudiziaria;
  5. aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per l'annullamento/nullità/inesistenza della pretesa debitoria;

La norme sulla riscossione coattiva della cartella esattoriale - Equitalia si è mossa d'anticipo

Questa direttiva Equitalia, che potrebbe apparire "illuminata" a noi sembra non essere stata del tutto spontanea, come è stata invece presentata (" necessità di migliorare sensibilmente il rapporto con i debitori", "ricerca di un rapporto con i contribuenti fondato su regole di correttezza e trasparenza" ed altre amenità simili).

Il "caso"  ha voluto, infatti, che l'articolo 3, comma 3 bis della legge 22 maggio 2010 numero 73, di conversione del decreto incentivi (dl 40/2010) - pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 120 del 25 maggio 2010 (dunque 19 giorni dopo)  preveda appunto  che il debitore a ruolo possa opporre direttamente all'agente della riscossione lo sgravio totale ovvero il pagamento integrale delle somme dovute. A tale scopo, si dispone che l'ente creditore, che ha formato il ruolo, rilasci al debitore, in triplice copia, l'attestazione dello sgravio ovvero dell'avvenuto pagamento, su modello da approvarsi, entro 30 giorni, con apposito decreto. La modifica mira a consentire al debitore una tutela immediata dei propri diritti nei confronti dell'agente della riscossione, senza dover attendere che giungano le comunicazioni dall'ente creditore all'agente suddetto.

Pura coincidenza? Più verosimilmente la  direttiva Equitalia del 6 maggio scorso non è stata dettata dall'esigenza di migliorare  le relazioni con i debitori o motivata dalla ricerca di un rapporto con i contribuenti fondato su regole di correttezza e trasparenza, così come comunicato ai mass media. Piuttosto la direttiva appare solo un'operazione di immagine ben congegnata  a fronte di un obbligo verso i cittadini  che sarebbe stato, di lì a qualche giorno, regolato comunque per legge.  Insomma, in gergo calcistico si potrebbe dire che Equitalia si è mossa  d'anticipo.

Anche se i  vertici Equitalia potranno replicare a questo sospetto asserendo che la direttiva del 6 maggio scorso contempla una casistica ben più ampia: oltre allo sgravio e al pagamento delle somme dovute, in essa si considerano, infatti, anche la sospensione giudiziale e amministrativa del ruolo e il provvedimento di autotutela.

Richiesta di sospensione della riscossione della cartella di pagamento ex legge di stabilità 2013

Con l'approvazione della legge di Stabilità 2013, è possibile, dal 1° gennaio 2013, presentare direttamente ad Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione, quando si ritiene non dovuta, su base documentale, una cartella di pagamento, un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva. L'istanza di sospensione della riscossione coattiva potrà essere accolta nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.

Attenzione, pero'. La procedura di richiesta di sospensione della riscossione non sospende anche il termine per il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non può essere piu' presentato.

Richiesta di sospensione della riscossione coattiva della cartella esattoriale - Quando presentare la dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza etc) e da un documento di riconoscimento.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall'agente della riscossione (es. avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell'Inps) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori.

Richiesta di sospensione della riscossione coattiva della cartella esattoriale - Dove trovare il modello

Il modello di dichiarazione è disponibile ai seguenti link:

Richiesta di sospensione della riscossione coattiva della cartella esattoriale - Come inviare la documentazione

La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia, inviata via fax o via email agli indirizzi indicati nel modello oppure tramite raccomandata a/r o o usando il servizio “Invia un’e-mail al Servizio Contribuenti” sul sito di Equitalia.

Richiesta di sospensione della riscossione coattiva della cartella esattoriale - Esito

Sarà competenza esclusiva degli enti creditori, titolari delle somme richieste, verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito. In caso di documentazione inidonea, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell'attività di riscossione.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (articolo 1 - comma 541, legge numero 228/2012 ).

Validità delle dichiarazioni di sospensione della cartella esattoriale già presentate prima delle nuove disposizioni

Restano valide le dichiarazioni già presentate a Equitalia prima delle nuove disposizioni introdotte con la legge di Stabilità 2013 attraverso il modello dell'ex direttiva numero 10/2010.

Per porre una domanda sulla notifica, il pagamento e la dilazione della cartella esattoriale; sul pignoramento esattoriale, il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria; e su qualsiasi argomento correlato all'articolo, clicca qui.

27 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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3 risposte a “Sospensione della riscossione – semplice ed immediata se il creditore concede lo sgravio”

  1. nalon ha detto:

    Vorrei sapere come fare a farmi notificare uno sgravio, che l’agenzia delle entrate ha comunicato ad equitalia, ed equitalia ha operato sulla mia posizione debitoria.

    Mi presento all’agenzia delle entrate e chiedo una verifica sulla mia posizione?

    Chiedo informazioni specifiche sulla cartella e mi faccio rilasciare copia dello sgravio?

    Se per caso, l’a.d.e. non mi confermasse l’esistenza di uno sgravio?

    Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Lo sgravio può richiederlo direttamente ad Equitalia, ma per ottenerlo bisogna avere fondati, ben precisi e circoscritti motivi. Ed in ogni caso, per accorciare i tempi della procedura e sapere, quanto prima, se l’istanza di sgravio è stata accolta o meno, è consigliabile presentare la domanda direttamente all’ente creditore (l’ADE ovvero l’Agenzia Delle Entrate).

      Infatti, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, sgravio o non sgravio, bisogna pagare. Quindi, se si è certi, dopo aver consultato un professionista, del proprio diritto ad ottenere lo sgravio e se l’importo in gioco vale la spesa, occorre preparasi a fare ricorso prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica, qualora non pervenga dall’ente creditore (l’ADE) l’esplicito accoglimento dell’istanza di sgravio.

  2. rosario valsecchi ha detto:

    Conti pignorati per errore – Equitalia dovrà risarcire

    A gennaio 2008 i conti correnti gli sono stati bloccati. Fu un errore dell’Agenzia dell’entrate e della società di riscossione. ieri la vittoria della causa e il risarcimento del danno.

    “I suoi due conti correnti sono stati bloccati perchè pignorati, lei non ha pagato le tasse”. E’ questa la surreale telefonata che un professionista bolognese ha ricevuto dalla sua banca un pomeriggio del gennaio 2008. Dopo essere caduto dalle nuvole, ignorando completamente di essere finito nel mirino del fisco, non si è perso d’animo, si è rivolto agli avvocati Maurizio Ferlini e Maria Carla Olivieri e ha intentato una causa civile contro l’Agenzia delle entrate e contro il concessionario per la riscossione delle imposte. La sentenza del tribunale di Bologna, di un mese fa, gli ha dato ragione e condannato Equitalia Polis, al tempo agente della riscossione, a risarcirgli 10.000 euro (più interessi) e 5.000 euro di spese legali.

    La vicenda nasce da un errore procedurale: il procedimento di accertamento aperto nei confronti del cittadino (e poi la cartella esattoriale), in pratica, è stato portato avanti senza che l’interessato sia mai stato avvisato di nulla. Il giudice classifica come “negligente” sia il comportamento dell’agenzia delle entrate che quello di Equitalia, che mandarono avanti la vicenda “come niente fosse”, calpestando il diritto di difesa del cittadino, ma condanna solo quest’ultima. I conti del professionista (uno dei quali cointestato alla madre) rimasero bloccati per una settimana, dal 22 al 29 gennaio 2008.

    Il giudice civile Chiara Graziosi ha riconosciuto lo “stress per la vicenda” e “l’alterazione del ritmo del lavoro ordinario”, oltre al “compenso del commercialista” che il malcapitato ha dovuto pagare per dimostrare di avere i conti in regola. Non ha tuttavia accolto la richiesta di danno d’immagine e di danno patrimoniale per l’impossibilità di utilizzare i conti per sette giorni, altrimenti la condanna sarebbe stata ben più salata.

    Secondo il giudice, il professionista non subì un vero e proprio danno materiale, sia perchè il blocco dei conti fu per un periodo breve, sia perchè ebbe comunque modo di far fronte ai propri pagamenti in altro modo. La vicenda andò così: l’Agenzia delle entrate aprì un procedimento di accertamento nei suoi confronti e, nel dicembre 2006, gli inviò un avviso con richiesta di documenti al fine di verificare il pagamento delle tasse del 2004. Il professionista non ricevette mai questa comunicazione, tant’è vero che la cartolina di ricevuta di ritorno della raccomandata non tornò mai indietro all’Agenzia (come il funzionario responsabile annotò). Eppure, anzichè inviare nuovamente la raccomandata con cui si chiedevano chiarimenti al contribuente, l’agenzia mandò avanti il procedimento e diede mandato a Equitalia affinchè gli inviasse la cartella esattoriale e recuperasse il ‘dovuto’.

    Quello dell’agenzia delle entrate fu un comportamento “inequivocabilmente negligente”, scrive il giudice, perchè tolse la possibilità del contraddittorio al contribuente, come invece prevede la legge, e lo fece nonostante fosse al corrente della mancata consegna della raccomandata. La condanna, però, è stata emessa solo nei confronti di Equitalia, perchè secondo il giudice il blocco dei conti è direttamente riconducibile alle negligenze del concessionario, che non notificò mai al cittadino la cartella esattoriale. Infatti, è stato ricostruito durante il processo, Equitalia fece partire due notifiche della cartella esattoriale al professionista, ma nessuna delle due andò a buon fine perchè l’indirizzo non era più quello. Il postino lo riferì a Equitalia in entrambi i casi ma il concessionario, “pur essendone ben consapevole, ha proceduto nella procedura di riscossione” dando il via al pignoramento.

    Per il giudice il comportamento di Equitalia è senza scusanti. “Non è previsto dalla legge che il cittadino che si trasferisce senza aggiornare le risultanze anagrafiche non abbia comunque diritto a una notificazione ‘effettiva’” del procedimento”, scrive il giudice graziosi, affinchè “possa avvalersi dei suoi diritti, tra cui quello di impugnare la cartella esattoriale”.

    Infatti, sottolinea il giudice, la nullità della notifica è motivo di annullamento del procedimento. Invece equitalia, scrive il giudice, “ha agito sulla base di due notifiche nulle come se nulla fosse, così comprimendo il diritto con evidente negligenza il diritto di impugnazione e in generale il diritto di difesa del soggetto nei cui confronti effettuava la riscossione dei tributi”.

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