Sospensione della quota capitale dei prestiti erogati nell’ambito del credito al consumo e dei mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale

Sospensione rate per crediti erogati alle famiglie

L’accordo siglato da Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni di consumatori prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale.

La sospensione può essere richiesta dal consumatore nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni.

La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.

In particolare, entro il 31 dicembre 2017 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

  1. perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi;
  2. morte;
  3. handicap grave o condizione di non autosufficienza;
  4. sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).

Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d).

L’Accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti.

I prestiti esclusi dalla possibilità di sospensione del pagamento delle rate

Sono esclusi dalla moratoria:

  1. i finanziamenti con ritardo di pagamento superiore ai 90 giorni ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
  2. i finanziamenti che abbiano già fruito di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi;
  3. i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi! capitale e provvista agevolata);
  4. i finanziamenti per i quali sia stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

In altre parole, per quanto attiene l'ultimo punto del paragrafo precedente, sono esclusi i finanziamenti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (in quanto finanziamenti assistiti da copertura assicurativa obbligatoria) ed i finanziamenti nella forma di carte di credito revolving o di aperture di credito (in quanto non presentano un piano di ammortamento predefinito).

Come si articola la procedura di sospensione del pagamento delle rate dei prestiti

La sospensione della quota capitale del finanziamento ha una durata non superiore a 12 mesi. su richiesta dell'intestatario del finanziamento, e per una sola volta. La richiesta va presentata dall'intestatario del prestito al soggetto finanziatore entro il 31 dicembre 2017.

Per i debitori che abbiano già fruito di una sospensione del pagamento delle rate di prestiti per iniziative di legge o sfruttando precedenti accordi, è possibile richiedere la sospensione fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi di sospensione, purché siano trascorsi due anni dall'avvio dell'ultima sospensione ottenuta per lo stesso mutuo/finanziamento.

La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento clelia sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.

Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino un massimo di 90 giomi precedenti alla data di richiesta di sospensione.

La sospensione è operativa entro 30 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta ciel cliente o 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del debitore in caso di finanziamenti cartolarizzati ovvero ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non determina l'applicazione di commissioni o interessi di mora per il periodo di sospensione, tranne qualora l'intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie. Druante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto di mutuo o finanziamento.

Durante il periodo di sospensione il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio ciel piano di ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione di cui alla presente iniziativa per eventuali periodi residui.

La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Eventi per i quali si ha diritto alla sospensione del pagamento delle rate dei prestiti

Eventi per l'accesso alla sospensione e che si verificano con riferimento ad uno dei cointestatari verificatesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda.

  1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
  2. Cessazione dei rapporti di lavoro (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
  3. Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito).
  4. Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammessi, invece, i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo di comporto per malattia.

Presentazione della richiesta di sospensione di pagamento della rate del prestito

La richiesta va presentata attraverso un dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà e va sottoscritta da tutti i cointestatari del prestito ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

I documenti da allegare alla richiesta sono:

  1. per la perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro, documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine);
  2. per l'evento morte il certificato di morte;
  3. per l'evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il debitore quale portatore di handicap grave ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);
  4. per la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);
  5. sottoscrizione dell'eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito.

13 Giugno 2015 · Giovanni Napoletano


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