Eventi per i quali si ha diritto alla sospensione del pagamento delle rate dei prestiti
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Eventi per l’accesso alla sospensione e che si verificano con riferimento ad uno dei cointestatari verificatesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda.
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- Cessazione dei rapporti di lavoro (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito).
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammessi, invece, i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo di comporto per malattia.
13 Giugno 2015 · Giovanni Napoletano
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