Beneficio della sospensione del pagamento delle rate mutuo – Può accedervi anche il mutuatario licenziato per giusta causa se ha impugnato il provvedimento

Negli ultimi anni sono state realizzate diverse iniziative a sostegno della clientela in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo. In particolare, il 31 marzo 2015 l'ABI e varie associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un accordo per la sospensione del credito alle famiglie.

Tale accordo prevede, al ricorrere di specifiche circostanze (ad es. perdita del posto di lavoro, morte, handicap grave, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro), la possibilità di sospendere per un massimo di dodici mesi la quota capitale delle rate sia per i mutui garantiti da ipoteca su immobili destinati ad abitazione principale, non rientranti nelle misure del Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, sia per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito al consumo di durata superiore a 24 mesi.

La richiesta di sospensione può essere presentata dal debitore a banche e finanziarie aderenti entro il 31 dicembre 2017.

A parere dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisione 1554/2015), l'articolo 2, commi 475 e seguenti, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), fonte normativa dell'accordo intervenuto nel marzo 2015 fra ABI ed associazioni di consumatori, laddove esclude che la sospensione del piano di ammortamento possa operare a favore del mutuatario che sia stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, mira evidentemente a escludere che il beneficio in oggetto possa essere accordato a un lavoratore che si sia reso responsabile di fatti così gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro (giusta causa) o che si sia reso responsabile di un grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti (giustificato motivo soggettivo).

La sussistenza di questo impedimento presuppone, tuttavia, un accertamento obiettivo, che non può ricorrere nel caso in cui il licenziamento, unilateralmente deciso dal datore di lavoro, sia stato impugnato dal lavoratore, con la conseguenza che al momento della presentazione dell'istanza di sospensione delle rate del mutuo penda un giudizio dinanzi al giudice del lavoro avente a oggetto proprio il sindacato di legittimità del licenziamento così comminato.

In definitiva, l’impugnazione dell'iniziativa di licenziamento per giusta causa (o giustificato motivo) intrapresa dal datore di lavoro rende non pacifica la circostanza oggettiva che la normativa di settore considera di impedimento alla concessione al mutuatario del beneficio della sospensione del piano di ammortamento.

Pertanto, il fatto che la responsabilità del lavoratore nel licenziamento per giusta causa non risulti obiettivamente accertata al momento della presentazione dell'istanza di sospensione delle rate del mutuo essendo sorta, proprio in ordine alla sua sussistenza, una controversia dedotta all'attenzione dell’Autorità giudiziaria, obbliga la banca ad accogliere la domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, qualora sussistano gli altri requisiti (diversi dalla perdita del lavoro per licenziamento) richiesti per accedere al beneficio.

9 Agosto 2016 · Piero Ciottoli


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