Fondo garanzia mutui prima casa » Come ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Le particolarità del fondo di garanzia per il mutuo prima casa

Da Ottobre 2014 è partito il nuovo fondo di garanzia prima casa istituito dalla Legge di Stabilità del 2014, tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla CONSAP.

Ora, chi vuole comprare o ristrutturare casa oppure migliorare l'efficienza energetica, può ottenere dallo Stato fino al 50% dell'importo purché il prestito non sia superiore a 250.000 euro.

La priorità nella concessione dell'aiuto va alle giovani coppie, ai single con figli e under 35.

Il fondo di garanzia ha una dotazione di 600 milioni di euro per tre anni (dal 2014 al 2016) e la sua gestione è attribuita alla Consap.

L'immobile su cui un cittadino chiede il mutuo deve essere adibito ad abitazione principale ma non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere caratteristiche di lusso.

Inoltre, il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili.

Il Fondo è stato istituito per aiutare tutti coloro che sono titolari di un contratto di mutuo ipotecario e che non riescono più a pagare le relative rate a causa di sopravvenuti eventi gravi e imprevedibili, quali ad esempio la perdita del posto di lavoro.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è indispensabile che il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, collabori attivamente nella fase di presentazione della domanda di sospensione, fornendo subito alla banca che ha concesso il mutuo tutti i documenti necessari.

Vediamo quali sono i requisiti, nel dettaglio, nelle prossime sezioni.

Requisiti per accedere al fondo di garanzia mutuo prima casa

Ecco chi può accedere al fondo di garanzia per il mutuo prima casa.

Il mutuatario non dev'essere proprietario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, di altri immobili ad suo abitativo, salvo quelli eventualmente acquisiti per successione causa morte, anche in comunione con altro successore (e che siano in uso gratuito a genitori o fratelli).

Stante questo requisito, il fondo è aperto a tutti, ma per la sua fruizione viene data priorità a:

  • giovani coppie: intese come nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito il nucleo da almeno due anni, dove almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori: intesi come nuclei costituiti da persona singola non coniugata né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi, oppure come nuclei costituiti da persona separata o divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
  • giovani di età inferiore ai 35 anni con contratto di lavoro atipico: vi rientrano i contratti di lavoro a tempo determinato di inserimento, part time, intermittente o a chiamata, ripartito o job sharing, somministrato, a progetto, occasionale.

Dunque, può presentare domanda per accedere al fondo di garanzia, alla propria banca, il titolare di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale, posta nel territorio italiano, che sia:

  • proprietario dell'immobile oggetto del contratto di mutuo, di categoria diversa da A/1, A/8, e A/9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli) non considerabile "di lusso";
  • intestatario di un mutuo di importo erogato (quindi il debito iniziale) non superiore a 250.000 euro, in essere da almeno un anno;
  • dichiarante di ISEE non superiore a 30.000 euro.

Inoltre, è necessario che il titolare del mutuo si trovi nella temporanea impossibilita' di pagare le rate alla loro scadenza naturale a causa di almeno uno dei seguenti eventi accaduto dopo la stipula del contratto di mutuo e nel triennio precedente alla presentazione della domanda:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  2. cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione con prestazione di opera continuativa e coordinata, anche non subordinata, ad eccezione delle risoluzioni consensuali, di licenziamento per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
  3. morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità' civile non inferiore all'80%.

Proseguendo, la sospensione non puo' essere richiesta per mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario;
  • intervento della decadenza dal beneficio del termine
  • intervento della risoluzione contrattuale, anche tramite notifica dell'atto di precetto;
  • avvio da parte di terzi delle procedure esecutive sull'immobile ipotecato;
  • fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • presenza di un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi a causa dei quali il mutuatario non e' più' in grado di pagare, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Passiamo ora alla domanda di presentazione.

La procedura per ottenere la sospensione delle rate del mutuo

Vi presentiamo la procedura di presentazione dell'istanza di sospensione delle rate del mutuo.

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di tutta la seguente documentazione:

  1. Documento di Identità (la carta d’identità o il passaporto del richiedente)
  2. Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato (clicca qui per visualizzare l'elenco dei Caf nazionali sul sito dell'Agenzia delle Entrate)

Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
    • In caso di contratto di lavoro (rapporto) a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa
    • In caso di contratto di lavoro (rapporto) a tempo determinato, copia dello stesso contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto
  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
    • copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto
  • In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
    • la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    • la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  • In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:
    • Il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)

La banca, dopo avere acquisita la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale, in via telematicamente la domanda a Consap.

Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare alla stessa Consap, entro i successivi 10 giorni lavorativi, tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione.

Acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, s'impegna entro 15 giorni lavorativi a far conoscere la propria decisione rispetto alla domanda pervenuta.

Tale decisione viene comunicata alla Banca e l'eventuale decisione di non ammissione della domanda viene specificamente motivata.

La banca è tenuta a comunicare testualmente al mutuatario la motivazione della mancata accettazione della sua domanda.

Successivamente, per ottenere l'effettiva sospensione, si potrebbe dover aspettare fino a un mese, poiché la banca deve ottenere un nullaosta dalla società che gestisce il fondo, che deve verificarne la disponibilità.

Per questa procedura possono passare fino a 25 giorni (10 gg per l'invio della richiesta da parte della banca e i successivi 15 per l'ottenimento del nullaosta), e poi la banca ha ulteriori 5 giorni di tempo per comunicare all'intestatario del mutuo l'avvenuta sospensione delle rate.

Una volta scaduto il periodo di sospensione l'intestatario del mutuo deve riprendere il pagamento delle rate secondo gli accordi originari, a meno che nel frattempo non sia stata sottoscritta una rinegoziazione.

Ovviamente la durata del contratto e quella delle garanzie risulterà prorogata per un periodo uguale alla sospensione ottenuta. Le rate non pagate perché sospese, in parole povere, "si spostano" in avanti, allungando il periodo di ammortamento.

Da ricordare che la sospensione non può essere chiesta dopo che sia iniziato l'eventuale procedimento esecutivo inerente le garanzie.

Inoltre, c'è da sapere che, al termine del periodo di sospensione, una volta ripreso il regolare pagamento delle rate del mutuo, la banca si rivolge alla società che gestisce il fondo per ottenere il rimborso dei costi sostenuti (sostanzialmente gli interessi delle rate sospese).

Concludendo, facciamo notare che la garanzia decade e diventa inefficace se risultasse concessa sulla base di dati falsi, inesatti o reticenti, a seconda ovviamente della loro rilevanza e se risultasse che di ciò la banca era al corrente.

La decadenza scatta anche se la banca non provvede a chiedere al gestore l'attivazione della garanzia entro sei mesi da quando scade il termine (sempre di sei mesi) utile per il pagamento da parte del cliente/mutuatario a seguito dell'invio della raccomandata di diffida.

Stessa cosa se la banca non comunica al gestore la ripresa dei pagamenti delle rate del mutuo.

24 Novembre 2014 · Gennaro Andele


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