Sospensione pagamento rate mutuo – nuova proroga al 31 marzo 2013

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Prorogato al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

Gli eventi in base ai quali può essere chiesta la sospensione devono verificarsi entro il 28 febbraio 2013.

Questo è quanto stabilito dal nuovo Accordo firmato dall'Associazione bancaria italiana e 13 Associazioni dei Consumatori.

Le parti firmatarie hanno concordato che:

  1.  l’arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l’avvio della sospensione è prorogato al 28 febbraio 2013;
  2.  le domande possono essere presentate entro il 31 marzo 2013;
  3.  sulla base delle disposizioni di vigilanza per le banche, per l’accesso alla misura di sospensione, l’arco temporale per la definizione di ritardo nel pagamento delle rate è rimodulata a 90 giorni;
  4.  alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.

Segue una guida visuale su come chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, sui requisiti che il mutuatario ed il mutuo devono possedere e sugli eventi che danno il diritto di accedere al beneficio (attivare l'audio).

Aggiornamento

Accordo tra Abi ed alcune delle principali associazioni dei consumatori. Le famiglie che hanno raggiunto i 90 giorni consecutivi di ritardo nei pagamenti potranno usufruire per 12 mesi della sospensione delle rate del mutuo, sono esclusi coloro che in passato hanno già usufruito dell'iniziativa.

A beneficiare della sospensione i soggetti che hanno un reddito imponibile non superiore ai 40mila euro o che hanno subito (o subiranno entro il 28 febbraio 2013) eventi negativi tali da impedire di far fronte al pagamento delle rate.

1 Febbraio 2012 · Rosaria Proietti


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10 risposte a “Sospensione pagamento rate mutuo – nuova proroga al 31 marzo 2013”

  1. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Ultimi giorni per fruire della sospensione del pagamento delle rate del mutuo

    Ultimi giorni (salvo proroga) per chiedere la sospensione per 18 mesi delle rate dei mutui con le banche. Le domande, infatti, vanno presentate entro il 31 marzo e gli eventi che danno diritto a sospendere il pagamento delle rate del mutuo debbono essersi verificati entro lo scorso 28 febbraio. Hanno diritto al beneficio solo le operazioni che non ne abbiano già usufruito.

    Gli eventi che consentono di accedere – come detto, per 18 mesi – alla sospensione del mutuo sono: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; morte o sopraggiunta non autosufficienza. Saranno prese in considerazione anche le richieste di soggetti che presentano un ritardo nei pagamenti delle rate non oltre i 90 giorni e, prima di inviarle, è importante verificare che la propria banca abbia aderito a tale iniziativa.

    I requisiti per sospendere il mutuo sono i seguenti: avere in corso un mutuo stipulato per l’acquisto di prima casa e per un importo fino a 150mila euro; reddito imponibile lordo non superiore a 40mila euro. Due sono le modalità previste per procedere alla sospensione: solo della quota capitale; sospensione integrale della rata con applicazione del tasso contrattuale al debito residuo.

    Il beneficio è l’applicazione concreta dell’intesa raggiunta tra Abi (Associazione bancaria italiana, l’organismo che rappresenta tutti gli istituto di credito) e 13 associazioni dei consumatori. Nel frattempo, secondo gli ultimi dati disponibili a dicembre 2012, le banche hanno sospeso 84mila 995 mutui, pari a circa 9,8 miliardi di debito residuo, garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva di 606 milioni di euro, (media annua per famiglia di 7mila 130 euro). Per quanto riguarda l’Umbria, sempre a dicembre 2012 le banche hanno sospeso poco meno di 1.300 mutui, pari a quasi 150 milioni di euro di debito residuo. L’iniziativa sulla sospensione delle rate di mutuo si avvia alla sua conclusione, contestualmente all’applicazione del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”. L’obiettivo è non far mancare alle famiglie italiane in difficoltà uno strumento pubblico di supporto strutturale per il pagamento del mutuo.

  2. Abi-Consumatori, al via quinta proroga sospensione rate mutui

    È stato rinnovato l’accordo fra l’Associazione bancaria italiana e 13 associazioni dei consumatori ed è stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Gli eventi in base ai quali può essere chiesta l’opportunità della sospensione devono verificarsi entro il 28 febbraio 2013.

    Sono questi i due cardini del nuovo accordo. Alla sospensione dei mutui saranno ammesse soltanto nuove operazioni. Nel frattempo, il bilancio dell’operazione dice che a dicembre sono stati sospesi circa 85 mila mutui per 9,8 miliardi di euro. Si tratta di una media annua per famiglia di oltre 7 mila euro.

    Il nuovo Accordo è stato firmato dall’Associazione Bancaria Italiana e 13 Associazioni dei Consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori). Le parti firmatarie hanno concordato che la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui è prorogata al 31 marzo 2013; che l’arco temporale entro il quale dovranno verificarsi gli eventi che determinano l’avvio è prorogato al 28 febbraio 2013; che alla sospensione saranno ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.

    Guardando all’andamento dell’accordo, i dati a dicembre 2012 dicono che le banche hanno sospeso 84.995 mutui, pari a circa 9,8 miliardi di debito residuo, garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva di 606 milioni di euro, per una media annua per famiglia di 7.130 euro.

    Come afferma una nota dell’Abi, Con la quinta proroga, l’iniziativa sulla sospensione delle rate di mutuo si avvia alla sua conclusione, contestualmente all’approvazione del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”. Abi e Associazioni dei Consumatori accolgono con favore l’emanazione del parere espresso ieri sera dalla competente Commissione Parlamentare della Camera che consentirà di ridurre i tempi di attivazione del Fondo stesso. Ora è necessario assicurare la piena e rapida operatività.

  3. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Sospensione pagamento rate mutuo – Ultimo giro, ultima corsa

    In assenza di proroghe dell’ultim’ora, scadrà il prossimo 31 gennaio la possibilità di fruire della sospensione delle rate del mutuo per 12 mesi in caso di perdita del posto di lavoro, cessazione del contratto a termine, riduzione dell’orario di lavoro, entrata in cassa integrazione,; morte o grave infortunio dell’intestatario del mutuo. Il mutuatario deve inoltre disporre di un reddito annuo inferiore a 40 mila euro e l’importo originario del muto essere inferiore ai 150 mila euro. La sospensione può riguardare qualsiasi tipologia di mutuo e si può ottenere anche nel caso in cui ci sia già un ritardo nei pagamenti delle rate purché non sia superiore a 90 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta.

    La sospensione può riguardare l’interruzione del pagamento dell’intera rata o della sola quota capitale.

  4. Ludmilla Karadzic ha detto:

    La sospensione del pagamento delle rate del mutuo dura 1 anno. Al via la 4.a moratoria per la presentazione delle domande. C’è tempo fino al 31 gennaio 2013 per presentare le domande di sospensione delle rate del mutuo.

    L’iniziativa, frutto dell’accordo tra Associazioni Consumatori e Associazione bancaria italiana è giunta alla IV proroga, a conferma del perdurare della crisi e delle difficoltà delle famiglie ad onorare il pagamento del mutuo. Per richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo occorre che il richiedente abbia subito entro il 31 dicembre 2012 la perdita del posto di lavoro per cessazione del contratto a termine o il provvedimento di cassa integrazione; la morte o grave infortunio del capofamiglia; la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro.

    Le domande di sospensione vanno presentate entro il 31 gennaio 2013 presso gli sportelli delle banche aderenti, che sono consultabili presso il sito dell’ABI (www.abi.it) e la sospensione ha la durata di 1 anno. La sospensione si può richiedere per una sola volta ed è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente. Al 31 marzo 2012 le banche hanno sospeso circa 68.000 mutui.

  5. corlui ha detto:

    Ho un nipote che ha sottoscritto un mutuo e che ha pagato per 3 anni regolarmente, purtroppo ha perso il lavoro e ha chiesto alla banca se potete sospendere il mutuo, il direttore gli ha ricordato che lui alla sottoscrizione del mutuo aveva anche sottoscritto una assicurazione che poteva coprire la sua richiesta . mio nipote ha fatto le pratiche e dopo è arrivata la risposta , risposta della assicurazione: non può essere accolta perchè il lavoratore cioè mio nipote era figlio del titolare e non può beneficiare dell’assicurazione , la mia domanda è al momeno della sottoscrizione dell’assicurazione è stato molto preciso il direttore dicendo che copriva anche problema in caso di perdita di lavoro , ora sono passati mesi e la banca ha mandato tutto dal legale . è vero che dovevano leggere il modulo assicurativo , ma è anche vero che si sono fidati del direttore di banca . purtroppo la postilla la quale l’assicurazione si è aggrappata esiste . come può comportasi mio nipote ?
    grazie mille
    luigi

    • Genny Manfredi ha detto:

      Credo che banca ed assicurazione siano giuridicamente blindati da qualsiasi doglianza possa avanzare suo nipote. L’assicurazione perchè la clausola che esclude l’indennizzo per l’evento verificatosi esiste. La banca perchè comunque la polizza copre altre fattispecie.

  6. Genny Manfredi ha detto:

    Il Consiglio dei ministri ha deciso alcuni interventi immediati a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Emilia.

    Grilli ha chiarito che il CdM ha deciso di “differire fino al 31 dicembre i termini processuali” e le “rate dei mutui bancari” e che i versamenti sospesi fino al 30 settembre riguardano “sostanzialmente tutti i contributi: Irpef, Ires, Iva, Irap, Addizionali Irpef regionali e comunali e Imu”.

  7. Marzia Ciunfrini ha detto:

    La moratoria Abi prevede due possibilità:

    1) sospensione fino a 12 mesi dell’intera rata, con riconoscimento differito degli interessi maturati nel frattempo;

    2) sospensione della sola quota capitale.

    La banca può proporre entrambe o una delle due opzioni o condizioni migliorative. Nella tabella vediamo il funzionamento.

    Ipotizziamo un mutuo fisso al 6% con capitale residuo di 100 mila euro e venti anni ancora da pagare. La rata mensile è di 716 euro, e si compone di 216 euro di quota capitale e di 500 euro per interessi. Se il debitore opta per rimborsare comunque 500 euro al mese, al termine della sospensione riprenderà a pagare 716 euro e dopo 20 anni finirà il suo mutuo da cui quindi, si libererà, un anno dopo rispetto alle previsioni.

    Se, invece, sospende tutta la rata, dopo un anno riprenderà a pagare sempre 716 euro più una parte degli interessi (6.000 euro) maturati nell’anno in cui il mutuo è stato congelato.

    La banca può concordare le modalità della loro restituzione: può spalmarli sull’intera durata residua del prestito o chiederli alla fine. Se gli interessi del nostro esempio venissero richiesti per tutta la durata residua, il debitore si troverebbe a restituire 25 euro in più (6.000 euro suddivisi nelle 240 rate che rimangono).

  8. Annapaola Ferri ha detto:

    Le famiglie che oggi si trovano in difficoltà finanziaria possono usufruire delle facilitazioni previste dal “piano famiglie”, accordo recentemente rinnovato tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e alcune associazioni dei consumatori.

    E’ stata infatti prorogata al 31 luglio 2012 la possibilità per i consumatori di sospendere la rata del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, qualora sussistano specifiche condizioni.

    La richiesta può essere presentata nel caso in cui l’intestatario del finanziamento (oppure a uno dei contestatari) abbia subito, entro il 30 giugno 2012, uno dei seguenti eventi:

    • – cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
    • – cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
    • – morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
    • – sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (es. CIG, CIGS).

    Ma quali sono i vantaggi per il consumatore? Possiamo riassumerli così:

    • – sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate del mutuo, comprese eventuali rate scadute e non pagate (ritardo non superiore a 180 giorni);
    • – nessun interesse di mora per il periodo di sospensione;
    • – non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;
    • – non possono essere richieste dalla banca garanzie aggiuntive.

    Per poter accedere al “piano famiglie”, è bene ricordare che l’intestatario del mutuo non deve avere un reddito imponibile superiore a € 40.000 annui ed il mutuo non deve essere di importo superiore a € 150.000.

    Per beneficiare del “piano famiglie”, è sufficiente rivolgersi allo sportello del proprio Istituto di Credito entro il 31 luglio 2012.

  9. Piero Ciottoli ha detto:

    Le situazioni che danno diritto a presentare la domanda di sospensione consistono nella perdita dell’occupazione o nell’ingresso in cassa integrazione, nella morte o nell’insorgenza di situazioni di non autosufficienza. Il mutuo oggetto di richiesta di sospensione deve essere contratto per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale e di importo non superiore a 150.000 euro. Il mutuatario deve essere persona fisica ed avere un reddito non superiore a 40.000 euro; è ammessa anche la sospensione per mutui con ritardi nei pagamenti, purché non superiori a 180 giorni consecutivi. Non sono ammesse alla sospensione operazioni che ne abbiano già usufruito.Unico neo: non tutte le banche hanno aderito all’accordo.

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