L’istanza di sospensione della cartella esattoriale » Un’ottima difesa del contribuente contro le cartelle pazze

L'istanza di sospensione della cartella esattoriale » Un'ottima difesa del contribuente per le cartelle pazze

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo delle cartelle esattoriali pazze di Equitalia: ecco come difendersi grazie all'istanza di sospensione.

Dopo aver parlato, in un precedente articolo, dell'istanza di autotutela, nell'intervento che segue, vogliamo illustrare ai contribuenti italiani uno degli altri diritti previsti dalla legge nel caso della ricezione delle classiche cartelle esattoriali pazze, come appunto, l'istanza di sospensione.

Per cartelle esattoriali pazze, intendiamo tutte quelle richieste di pagamento per sanzioni amministrative o tributi ormai prescritti, oppure gia' sgravate da un provvedimento del giudice o dell'autorità amministrativa, o, addirittura, già pagate.

Come noto, la legge di stabilita' 2013 ha introdotto una interessante disposizione: se fino a prima ci si doveva affidare esclusivamente alle norme sull'autotutela, che, come chiarito, prevedono la possibilità di chiedere lo sgravio senza pero' alcuna garanzia sui tempi di risposta e soprattutto senza poter considerare sospesi gli effetti esecutivi della cartella stessa, dall'entrata in vigore della nuova normativa, in caso di documentato errore si può ottenere una immediata sospensione delle procedure di riscossione dietro presentazione di una domanda di correzione o sgravio.

Per precisa disposizione di legge, la sospensione dell'atto deve avvenire subito, prima di procedere all'esame della richiesta.

Questa sostanziale novità si applica anche alle domande già presentate al concessionario della riscossione prima del 1 Gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità, rimaste sospese.

Inoltre, in caso di silenzio dell'ente creditore, da cui deve partire la risposta, protratto per 220 giorni dalla presentazione della domanda, l'atto oggetto di richiesta di sgravio o correzione si considera nullo di diritto.

Come funziona l'istanza di sospensione della cartella esattoriale

Il diritto all'istanza di sospensione di una cartella esattoriale

Come accennato, per determinati vizi particolarmente evidenti, la legge consente di presentare un’istanza di sospensione direttamente a Equitalia, purché effettuata entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

Equitalia, infatti, deve sospendere immediatamente ogni iniziativa, finalizzata all'incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso dall'ente creditore è interessato da:

  1. prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo);
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa o giudiziale;
  4. sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento in favore dell’ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla notifica, da parte di Equitalia, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (per esempio, la ricevuta di pagamento, il provvedimento di sgravio, la sentenza) e da un documento di riconoscimento.

Entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, Equitalia trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, per avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la trasmissione del provvedimento di sospensione, sgravio o annullamento del debito.

L’ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che ad Equitalia l’esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta. In caso contrario, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati da Equitalia (per esempio, un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, un avviso di addebito dell’Inps). Per tali atti, occorre rivolgersi direttamente agli enti creditori che li hanno emessi.

Il modello di istanza per la sospensione della riscossione coattiva è disponibile presso gli sportelli di Equitalia o può essere scaricato dal sito dell'agente della riscossione.

La procedura da eseguire per richiedere la sospensione di una cartella esattoriale

Come richiedere un'istanza di sospensione per una cartella esattoriale.

Il debitore deve presentare una domanda/dichiarazione di correzione o di sgravio al concessionario della riscossione (Equitalia o altro) entro 90 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o di un qualsiasi altro atto della riscossione (preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, etc.), per via cartacea o telematica.

Nella dichiarazione deve essere riportato il motivo per il quale si chiede la sospensione, con allegata documentazione di prova.

L'evento può riguardare qualsiasi fase della procedura di riscossione, dall'emissione dell'atto che precede la cartella (avviso di accertamento, verbale di una multa, etc.) all'iscrizione a ruolo, con emissione di cartella esattoriale, fino ancora alle fasi successive relative alla riscossione coattiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, etc.).

Ad esempio si può presentare al concessionario domanda di sgravio di una cartella, con ottenimento dell'immediata sospensione della stessa, se essa riguarda un verbale di una multa già regolarmente pagata o per la quale e' stato vinto un ricorso. Stessa cosa se si riceve un preavviso di fermo amministrativo e si può dimostrare di aver già pagato la cartella o che la stessa e' stata annullata da un giudice. Anche in questi casi la procedura deve sospendersi alla presentazione della richiesta di sgravio.

Per la compilazione della richiesta/dichiarazione e' bene utilizzare la modulistica approntata dal concessionario della riscossione.

Per quanto riguarda Equitalia e' stata predisposta una modulistica specifica, e la domanda e' trasmissibile anche telematicamente.

La risposta del concessionario all'istanza e la successiva sospensione della cartella esattoriale

Sospensione e risposta del concessionario all'istanza presentata dal contribuente.

All'atto della ricezione della dichiarazione il concessionario deve immediatamente sospendere le attività di riscossione relative alla cartella esattoriale.

Entro 10 giorni, poi, il concessionario gira la richiesta all'ente creditore.

Quest'ultimo effettua tutte le necessarie verifiche e invia risposta direttamente al debitore entro ulteriori 60 giorni, tramite raccomandata a/r o via PEC (se e' stato fornito il relativo indirizzo o se il debitore e' uno dei soggetti obbligati a munirsi di indirizzo PEC).

Nella risposta, che l'ente debitore invia telematicamente anche al concessionario della riscossione, può esserci:z

  1. la conferma della correttezza della documentazione prodotta con conseguente provvedimento di conferma della sospensione dell'atto o, in alcuni casi, con provvedimento di annullamento dell'atto;
  2. l'avviso di inidoneità della documentazione con conseguente ripresa dell'attività di riscossione.

Per il debitore/contribuente il termine massimo di invio della risposta da tenere in considerazione e', pertanto, di 70 giorni dalla ricezione della dichiarazione da parte del concessionario.

Ma le conseguenze negative per l'ente creditore si manifestano molto tempo dopo, precisamente dopo ulteriori 150 giorni. Nel frattempo, comunque, l'atto rimane sospeso.

In caso di mancato invio entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda/dichiarazione da parte del debitore al concessionario, infatti, l'atto oggetto della richiesta si annulla di diritto e il concessionario e' automaticamente discaricato della relativa riscossione.

Da notare, però, che questa procedura va utilizzata solo se si e' effettivamente in uno dei casi suddetti e solo dopo aver verificato l'effettivo errore.

Se nella richiesta/dichiarazione viene dichiarato il falso o viene prodotta falsa documentazione, oltre nelle norme penali, si incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% delle somme dovute, con minimo 258 euro.

30 Dicembre 2014 · Gennaro Andele


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