La sospensione dell’atto impugnato nel contenzioso tributario

Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti.

Il collegio, sentite le parti provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia.

L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Funzione essenziale della sospensione dell’atto impugnato è paralizzare temporaneamente gli effetti pregiudizievoli dello stesso, in attesa della sentenza di primo grado. Per tale ragione, in linea di principio non può chiedersi la sospensione di atti a contenuto non impositivo, quali il diniego, espresso o tacito, di rimborsi, agevolazioni o definizioni agevolate di rapporti tributari.

I presupposti della sospensione, dei quali il giudice deve riscontrare la sussistenza, sono la fondatezza dei motivi di ricorso e/o il pericolo di danno grave ed irreparabile (anche in presenza di futura sentenza definitiva favorevole), che l’esecuzione dell’atto provocherebbe.

Per quanto attiene i termini e la durata previsti per la decisione nel merito della causa e gli effetti della sospensione, va osservato che:

  1. l’istanza dev’essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione;
  2. b) qualora si opti per la sospensione dell’atto impugnato, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla decisione, così da consentire una più celere definizione della controversia;
  3. gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

6 Gennaio 2016 · Giovanni Napoletano




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