Somme iscritte a ruolo di competenza ADE – Interessi di mora per ritardato pagamento a partire da ottobre 2012

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, l'Agenzia delle Entrate aveva fissato, con effetto dal 1°ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Considerato che, come detto, l'articolo 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d'Italia che, con nota del 12 Aprile 2012, ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2011-31.12.2011.

Dunque, con effetto dal 1°ottobre 2012, l'Agenzia delle Entrate fissa al 4,5504 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del dpr 29 settembre 1973, numero 602.

Gli interessi di mora devono essere calcolati non sull'intero credito iscritto a ruolo ma solo sul credito originario (al netto di sanzioni e interessi).

25 Luglio 2012 · Simonetta Folliero




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