Soluzione stragiudiziale delle controversie nell’ambito TLC (fonia internet e pay tv) » Come deve agire il consumatore e quale procedura deve adottare

Soluzione stragiudiziale delle controversie nell'ambito TLC (fonia internet e pay tv) » Come deve agire il consumatore e quale procedura deve adottare

Cosa deve fare oggi il consumatore per poter affrontare correttamente un contenzioso stragiudiziale con il proprio fornitore di servizi TLC (internet, telefono e pay TV).

Con l'articolo che segue, il nostro blog vuole porre attenzione alle procedure per la soluzione stragiudiziale delle controversie nel settore delle comunicazioni che il legislatore nazionale ha disciplinato attraverso l'emanazione di leggi ad hoc.

Prima di cominciare, appare opportuno sottolineare che nel settore delle comunicazioni anche le norme comunitarie hanno ribadito la scelta di arricchire l'offerta di giustizia.

Esse disgiungono la funzione di risoluzione delle controversie dalla giurisdizione, imponendo agli Stati membri di rendere esperibili rimedi d'altro tipo, come la conciliazione e un arbitrato non alternativo alla giurisdizione.

Da ciò discende che la risoluzione non giudiziale delle controversie rientra a pieno diritto tra gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi sia al giudice che all'arbitrato che si basano sull'idea comune di sostituire la pronuncia di un organo giurisdizionale con accordi tra le parti in conflitto in ordine a soluzioni che possono risultare soddisfacenti per entrambi i litiganti.

Il ruolo dell'Agcom e dei Co.re.Com nella risoluzione stragiudiziale delle controversie nell'ambito delle Telecomunicazioni

Il ruolo dell'autorità delle comunicazioni riguardo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nell'ambito delle Telecomunicazioni (fonia, internet, pay tv).

Nell'ambito della risoluzione stragiudiziale delle controversie, riguardo a fonia internet e pay tv, ovvero le tlc, il regolamento, si preoccupa anzitutto di definire con maggior chiarezza il proprio campo di applicazione stabilendo che sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali; e stabilendo al contempo che sono escluse dall'applicazione del regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime"17, ovvero "le controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 - bis del codice del consumo, nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.

Anzitutto va ricordato come il regolamento ribadisca l'obbligatorietà della conciliazione prima del ricorso in sede giudiziale, e preveda che tale procedimento sia proposto dinnanzi ai comitati regionali per le comunicazioni competenti per territorio muniti di delega.

Di grande rilievo appare questa previsione del regolamento, poiché identifica gli organi dinnanzi ai quali sia possibile esperire la procedura di risoluzione delle controversie; in questo senso, si, prevede che le regioni possano istituire con proprie leggi i comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com).

La medesima legge, precisa che l'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, debba primariamente individuare gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati, ed in secondo luogo adotti un regolamento per definire le materie di sua competenza che possano essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.

Si può, quindi, evidenziare come i Co.Re.Com rivestono un ruolo fondamentale all'interno del procedimento, infatti, come sottolineato dalla stessa Autorità, la particolare e originale natura di tali organi (in parte organi di decentramento funzionale dell'Autorità, in parte organi espressione delle autonomie regionali) li rende particolarmente idonei a registrare le esigenze e i mutamenti che caratterizzano i diversi contesti locali e su questa base ad esercitare le funzioni di governo, garanzia e controllo cui sono chiamati dalla legge per conto dell'Autorità nazionale.

Possiamo, quindi, comprendere come il modello di governo e garanzia predisposto dsia un modello di tipo decentrato, un modello riferibile in generale a tutti i poteri decisori e che implica la necessità che tali poteri non siano tutti racchiusi e conferiti in un centro.

La procedura per avviare una soluzione stragiudiziale con il proprio fornitore di servizi TLC (internet, telefono e pay TV) dinnanzi al Co.re.Com

Cosa deve fare un contribuente per avviare una soluzione stragiudiziale delle controversie con il proprio fornitore di servizi Tlc (internet, fonia, pay tv) e come funziona tutta la procedura che ne consegue

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Il regolamento 173/07/CONS dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni specifica che il termine per la conclusione della procedura di conciliazione è di trenta giorni, e precisa che dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso in sede giudiziale anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa.

Al fine di determinare quale sia il Co.Re.Com territorialmente competente, viene previsto che si debba far riferimento al luogo ove è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale, o al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto, o alla residenza o sede legale.

Contestualmente all'avvio della procedura di conciliazione, ovvero nel corso della medesima, l'utente può chiedere al Co.Re.Com l'adozione di un provvedimento temporaneo per garantire la continuità dell'erogazione del servizio o per far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore di comunicazioni.

La sospensione può riguardare solo il servizio interessato dal mancato pagamento e deve essere adottata solo per gravi motivi quali i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti.

Il Co.Re.Com, verificata l'ammissibilità della richiesta da parte dell'utente, la trasmette all'operatore di telecomunicazioni, che ha cinque giorni di tempo per presentare memorie e documentazioni.

Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Co.Re.Com, con atto motivato, adotta il provvedimento temporaneo, rigetta la richiesta o archivia il procedimento per esito positivo.

Gli operatori sono tenuti ad eseguire gli interventi di ripristino dei servizi di comunicazione entro il termine indicato nel provvedimento emanato dal Co.Re.Com. Se ciò non avviene, il Co.Re.Com informa l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che può adottare specifiche sanzioni.

A livello procedurale il regolamento 173/07/CONS dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni stabilisce che nell'istanza che introduce il procedimento dinnanzi al Co.Re.Com l'utente debba indicare il il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell'operatore. Nell'istanza devono anche essere indicati i fatti che sono all'origine della controversia e se sono già stati fatti tentativi per la composizione della controversia.

A seguito della presentazione dell'istanza, qualora il Co.Re.Com ravvisi una causa di inammissibilità della stessa, entro dieci giorni dichiara attraverso un atto motivato l'improcedibilità del tentativo di conciliazione, comunicandolo all'istante.

Il Co.Re.Com, al decorso del settimo giorno lavorativo dal ricevimento di una domanda ammissibile, invia alle parti l'avviso di convocazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione; la parte che non ha proposto l'istanza entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso deve indicare al Co.Re.Com la propria volontà di partecipare o non partecipare alla conciliazione: in caso di mancata partecipazione alla conciliazione il responsabile del procedimento redige un verbale con il quale dà atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante.

All'udienza di conciliazione le parti intervengono personalmente o in persona del loro legale rappresentante, e possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale, cioè idonea a conciliare o transigere la controversia, nonché possono anche farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori.

L'udienza di conciliazione si svolge dinnanzi al responsabile del procedimento che invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.

In qualsiasi fase della conciliazione è possibile che il responsabile del procedimento suggerisca alle parti soluzioni alternative per giungere alla soluzione della controversia.

Al fine di agevolare le parti, il regolamento prevede che esse possano partecipare all'udienza di conciliazione in videoconferenza, ovvero tramite l'utilizzo di strumenti telematici.

In questo senso, si specifica che la parte che intenda partecipare all'incontro di conciliazione attraverso una delle modalità suddette debba farne richiesta al responsabile del procedimento almeno cinque giorni prima rispetto alla data stabilita per l'incontro.

La norma prevede che il giorno dell'udienza prima dell'inizio del procedimento il responsabile del procedimento verifica che la comunicazione a distanza avvenga con modalità tali da assicurare "la contestuale, effettiva e reciproca possibilità di udire quanto viene detto e, in caso di videoconferenza, la visibilità delle persone presenti in entrambe le sedi.

Di tale accertamento si dà atto nel verbale di udienza. Il responsabile del procedimento, su richiesta di una delle parti può fissare un'altra udienza di conciliazione.

L'udienza di conciliazione può essere conclusa con esito positivo, ovvero con esito negativo: in caso di esito positivo, viene redatto un verbale in cui sono indicati i punti controversi ed in cui si dà atto dell'accordo con specificazione del contenuto, detto verbale ha valore di titolo esecutivo.

In caso di esito negativo (viene considerato tale anche la situazione in cui una delle parti abbandona l'udienza di conciliazione) il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui è riportato l'oggetto della controversie e che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.

Nell'ipotesi in cui, invece, la parte convenuta non compaia in udienza, il responsabile del procedimento, ne dà atto nel verbale di esito negativo della conciliazione; se, invece, non compare in udienza, la parte istante o entrambe le parti, il responsabile del procedimento redige un verbale di mancata comparizione ed il procedimento è archiviato.

Se, invece, l'assenza delle parti è dipesa da giustificati motivi viene fissata una nuova udienza dandone avviso alle parti.

Se vi siano più procedimenti pendenti aventi oggetto delle controversie omogenei, il Co.Re.Com, sentite le parti interessate, può disporne la riunione.

Possiamo evidenziare come il legislatore abbia attribuito al conciliatore un ruolo del tutto particolare: egli infatti assiste le parti al fine di un contemperamento dei loro interessi, dal momento che in ogni fase della conciliazione egli "può suggerire alle parti una o più soluzioni alternative per la composizione della controversia.

Dunque, il mediatore invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, ovvero nel caso di conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o il solo utente, possono chiedere che la controversia sia definita dall'Autorità; questa seconda fase arbitrale non va intesa come un secondo grado di giudizio, ma è attivabile solo nei casi sopra menzionati.

Inoltre, va detto che il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del primo tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

L'istanza con cui viene richiesto il deferimento della controversia all'Autorità deve essere inviata alla Direzione, e deve anche contenere gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale.
La responsabilità di questo procedimento viene assunta dal direttore, ovvero da un suo delegato che verifica l'ammissibilità dell'istanza ed entro dieci giorni dal ricevimento comunica alle parti l'avvio del procedimento.

In tale avviso, che deve pervenire alle parti almeno quindi giorni prima dell'udienza, sono indicati: la data di deposito dell'istanza; l'oggetto della procedura; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; il responsabile del procedimento; i termini entro cui produrre memorie e documentazione, nonché per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie; ed infine il termine di conclusione del procedimento.

Qualora la controversia sia concernente operatori o utenti di altri Stati membri dell'Unione europea, la Direzione coordina la propria attività con quella delle Autorità eventualmente coinvolte, comunicando l'avvio del procedimento ed acquisendone le relative osservazioni.

Il regolamento prevede che questo tipo di procedimento debba essere concluso entro centottanta giorni; le parti hanno altresì facoltà di presentare memorie e depositare documenti, ovvero integrazioni e repliche alle produzione avversarie.

Ove ritenuto opportuno da parte del responsabile del procedimento, ovvero su espressa richiesta di una delle parti, può essere convocata un'udienza di discussione, mediante comunicazione inviata almeno quindici giorni prima della data dell'udienza stessa.

Nel corso di detta udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori.

Se nel corso dell'udienza di discussione emerge la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo, il responsabile del procedimento può tentare detta conciliazione e, in caso di accordo, redige un verbale in cui sono specificati i punti controversi e l'accordo stipulato.

È previsto altresì che possa essere svolta un'attività di tipo istruttorio: qualora emerga la necessità di far partecipare al procedimento altri soggetti interessati, il responsabile del procedimento provvede a convocarli in udienza.

Sempre il responsabile del procedimento può anche disporre l'acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi, in tal caso ne è data comunicazione alle parti del procedimento ed il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione, comunque non superiore a sessanta giorni.

A seguito della fase istruttoria, il direttore trasmette la documentazione della controversia all'organo deliberante dell'Autorità competente ad adottare il provvedimento finale, allegando la relazione redatta dal responsabile del procedimento; se lo ritiene necessario l'organo deliberante può convocare le parti per un'udienza di discussione e in questo caso, il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni.

La controversia è definita attraverso un provvedimento dell'Autorità, che costituisce un provvedimento di ordine.

L'Autorità, a seguito del provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonchè nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Il regolamento dispone l'archiviazione del procedimento nel caso in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci all'istanza, ovvero se risulta che la richiesta dell'utente è stata pienamente soddisfatta, ovvero ancora anche se l'istanza è inammissibile o improcedibile.

Infine, il regolamento detta alcune disposizioni specifiche in merito alle funzioni del Co.Re.Com, stabilendo che essi possano definire le controversie a seguito della stipula di una apposita convenzione; i Co.Re.Com nella definizione della propria organizzazione interna devono, altresì, garantire la separazione tra funzione di conciliazione e funzione di definizione delle controversie con specifica definizione delle competenze istruttorie e decisorie.

Entrambe le parti possono richiedere al Co.Re.COM di definire la controversia,quando il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, ovvero nel caso in cui permangano punti ancora controversi
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Avviare una risoluzione stragiudiziale delle controversie con il fornitore Tlc attraverso gli organismi Adr

Come avviare e una risoluzione stragiudiziale delle controversie con il fornitore Tlc (fonia, internet, pay tv) attraverso gli organismi Adr.

La più recente disciplina in materia di soluzioni stragiudiziali delle controversie applicabile, quindi, anche alla soluzione stragiudiziale delle controversie nelle comunicazioni, è contenuta nel decreto 130/15, relativo all'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla “risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

Le disposizioni contenute apportano modifiche al Codice del Consumo: tali nuovi previsioni sono applicabili alla risoluzione extragiudiziale delle controversie che si svolgono dinnanzi a diverse Autorità competenti nei vari settori, e cioè dinnanzi all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico; alla Banca d'Italia, alla Commissione nazionale per la società e la borsa nonché all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si stabilisce che le procedure svolte dinnanzi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possano essere considerate procedure ADR se rispettano i princìpi, le procedure ed i requisiti stabiliti nel titolo II – bis del Codice del consumo.

Si stabilisce, inoltre, che presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia istituito l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, e che l’Autorità definisca il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto dei principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

Ogni Autorità deve rendere disponibile al pubblico l’elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico.

Gli organismi di risoluzione delle controversie che vogliano essere considerati Alternative Dispute Resolution (cd. ADR), cioè organismi che offrono la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR, devono presentare una domanda di iscrizione alla rispettiva Autorità competente di settore.

In questo senso, da un lato si lascia la possibilità alle singole Autorità competenti di definire i requisiti, ma, dall'altro, si stabilisce che la domanda di iscrizione all'elenco debba comunque rispettare alcuni requisiti minimi: il nome o la denominazione; le informazioni sulla struttura e sul funzionamento comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; le proprie norme procedurali; le loro tariffe, se del caso; la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie; la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie; una dichiarazione sui tipi di controversie trattati; i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare una determinata controversia; una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti per essere qualificato organismo ADR.

Appare opportuno al riguardo sottolineare come tale domanda di iscrizione all'elenco non ponga nelle mani delle Autorità alcun potere di controllo o di vigilanza sui requisiti degli organismi di ADR, né preveda l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

Tale previsione permette però alle diverse Autorità di settore di definire criteri non uniformi di valutazione per l'iscrizione nel registro, pervenendo, quindi, ad una potenziale situazione di disparità degli organismi di ADR che operano nei vari settori.

Va evidenziato altresì come sia compito dell'Autorità provvedere alla sospensione o alla cancellazione degli iscritti all'elenco; precedentemente alla sospensione o cancellazione dall'elenco, l'Autorità segnala preventivamente all'interessato la insussistenza di un determinato requisito e lo invita entro tre mesi a ovviare a tale mancanza; se l'interessato non adempie entro il termina, l'Autorità lo cancella dall'elenco.

L'Autorità è tenuta a notificare l'elenco degli organismi ADR al Ministero dello sviluppo economico quale"punto di contatto unico"con la Commissione europea.

In considerazione della presenza di molteplici Autorità settoriali è prevista l'istituzione di tavolo di coordinamento ed indirizzo presso il Ministero dello sviluppo economico (che è composto da un rappresentante per ciascuna Autorità competente) cui sono assegnati compiti relativi alla definizione degli indirizzi per l'iscrizione nei registri delle varie Autorità, la individuazione dei criteri generali di trasparenza e imparzialità, nonché la determinazione dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR.

È altresì previsto che le Autorità di settore incoraggino sia la massima cooperazione tra gli organismi di ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere sia tra ADR ed Autorità nazionali attraverso uni scambio di informazioni sulle prassi vigenti.

Il dl 130/2015 non prevede solo obblighi per le Autorità di settore, ma anche in capo agli ADR: un primo obbligo è inerente ad una serie di requisiti dell'ADR, mentre un secondo obbligo riguarda la professionalità delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie.

Anzitutto è fatto obbligo agli ADR di mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni relative al funzionamento degli ADR, e che consenta ai
consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica; consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica ovvero attraverso i servizi postali; accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere; adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle leggi vigenti.

Per quello che riguarda, invece, l'obbligo posto in capo agli ADR in merito alla professionalità delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie viene stabilito che dette persone: siano in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo eventualmente alla loro formazione; siano nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attività da svolgere; siano non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti; siano retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

Le persone incaricate della risoluzione delle controversie devono poi comunicare tempestivamente all'ADR le circostanze emerse nel corso della procedura idonee ad incidere sulla loro imparzialità o indipendenza o capaci di genare conflitti d'interesse.

Tale previsione normativa appare non definire chiaramente requisiti particolari in ordine a titolo di studio o di iscrizione ad albi professionali o di attestazione di formazione specifica rilasciata da un ente di formazione che le persone fisiche debbano possedere, ma delinea un ampio spazio di azione che rimane in capo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie.

In tema di procedure ADR il d. lgs. 130/2015 prevede che esse debbano essere facilmente accessibili alle parti e consentirne la partecipazione senza obbligo di assistenza legale, nonché essere gratuite, ovvero prevede un costo minimo per i consumatori
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A livello procedurale è stabilito che l'organismo di ADR, a seguito del ricevimento di una domanda, comunichi alle parti l'avvio della procedura che deve concludersi entro novanta giorni termine prorogabile a discrezione dell'organismo ADR di ulteriori novanta giorni.

All'interno del procedimento le parti devono avere la possibilità di esprimere la loro opinione e di ottenere copia delle argomentazioni, delle prove, dei documenti e dei fatti presentati dall'altra parte79; alle parti deve essere notificato l'esito della procedura per iscritto.

Gli organismi di ADR possono anche proporre una soluzione per la controversia, garantendo però che le parti siano informate che: possono ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento; la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario; possono accettare o rifiutare la soluzione proposta; un organo giurisdizionale potrebbe proporre loro una soluzione diversa; che l'accettazione della proposta possiede un determinato effetto giuridico e che dispongano di un tempo di riflessione ragionevole sulla proposta che viene formulata.

18 Novembre 2015 · Andrea Ricciardi


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