Società di persone e capitali: responsabilità patrimoniale dei soci rispetto alle varie tipologie » Informazioni per debitori e creditori

Società di persone e capitali: responsabilità patrimoniale soci rispetto alle varie tipologie » Informazioni per debitori e creditori

Analizziamo i vari tipi di società previsti nel nostro ordinamento giuridico, soffermandoci su analogie, differenze e, soprattutto, sulla responsabilità patrimoniale dei soci.

Nella normativa vigente italiana è prevista, principalmente, la costituzione di due tipi di società:

  • di persone
  • di capitali

Andiamo ad esaminare la questione più nel profondo.

La panoramica sulle società di persone

Breve panoramica su tutto il mondo che concerne le società di persone: costituzione, amministrazione e responsabilità dei soci.

Le società di persone sono:

  1. Società Semplice (Ss)
  2. Società in nome collettivo (Snc)
  3. Società in accomandita semplice (Sas)

Le società di persone sono tali poiché in esse prevale l’elemento soggettivo rispetto a quello patrimoniale.

Cosa vuol dire ciò?

Che questo tipo di società non acquistano mai la personalità giuridica, ma è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello dei soci.

Ovvero, nelle società di persone (ad esclusione dei soci accomandanti di una società in accomandita semplice che vedremo dopo) i soci rispondono sempre illimitatamente e solidalmente per tutti i debiti che sono stati contratti nell'esercizio dell’attività.

Detta in altri termini, è un pò come la responsabilità presente nella ditta individuale: i soci rispondono dei debiti con tutto il patrimonio personale, e non soltanto nei limiti del conferimento che hanno fatto, anche se questo tipo di responsabilità è sussidiaria.

Ciò significa che i creditori della società possono rivalersi sul patrimonio dei soci solo dopo che il patrimonio della società si è rivelato insufficiente per saldare i debiti contratti dalla società.

Facciamo un esempio. Io e la mia amica Caterina siamo soci di una Società in nome Collettivo (s.n.c.), e abbiamo aperto un negozio che vende elettrodomestici.

Abbiamo conferito 40.000 euro di capitale ciascuno, per cui il capitale totale della società è di 80.000 euro.

Inoltre, io sono proprietario della mia macchina (una Volskwagen da 60.000 euro) mentre Caterina è proprietaria della sua casa a Milano (che vale 300.000 euro).

Nel normale svolgimento dell’attività, compriamo da alcuni fornitori i prodotti che poi rivendiamo.

Un giorno decidiamo di comprare 250.000 euro di merce, per ottenere un forte sconto dai fornitori, ai quali diciamo che li paghiamo entro 150 giorni.

Dopodiché, gli affari iniziano ad andare male: non vendiamo più i nostri prodotti ed entro pochissimo tempo siamo costretti a chiudere il negozio, senza avere pagato i fornitori perché non abbiamo avuto i soldi. A questo punto dichiariamo fallimento, ma dobbiamo ancora pagare i fornitori, i quali cosa fanno?

Si prendono il capitale conferito della società (80.000 euro), più la mia auto (60.000 euro), e in più agiscono sulla casa della mia amica fino a che non aggiungono altri 110.000 euro, di modo che il valore di quello che hanno preso arriva a 250.000 euro, cioè il valore di quello che gli dovevamo dare per i prodotti che abbiamo comprato, e non pagato.

Quindi, anche per le società di persone vale il principio della responsabilità patrimoniale solidale dei soci: i soci ci rimettono il loro patrimonio fino a che non hanno pagato tutti i debiti che ha contratto la società.

Le società di persone sono indicate per imprese di ridotte dimensioni perché non comportano eccessivi costi di costituzione e di gestione.

Gli amministratori delle società di persone redigono un rendiconto annuale, cioè un vero e proprio bilancio che tuttavia non è reso pubblico come invece è richiesto alle società di capitali.

La costituzione avviene per atto pubblico in presenza di un notaio; non è richiesto un capitale sociale minimo per dare avvio l’attività.

La tassazione fa riferimento ai soci, cioè alla parte di reddito prodotto e proporzionale alla quota di capitale che i soci hanno conferito; le aliquote fiscali sono progressive; le società di persone possono scegliere la contabilità semplificata.

La panoramica sulle società di capitali

Panoramica su tutto il mondo che concerne le società di capitali: costituzione, amministrazione e responsabilità dei soci.

Le società di capitali possono essere:

  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
  • Società per azioni (S.p.a.)
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a)

Le società di capitali si differenziano dalle società di persone per una serie di fattori: gestione più complessa, costi maggiori, maggiore flessibilità. Esse hanno la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta.

Ciò vuol dire che nelle società di capitali l’aspetto del capitale (della società) ha una prevalenza sia concettuale che normativa rispetto al capitale dei soci: quindi la caratteristica fondamentale riguarda proprio la responsabilità limitata che i soci hanno (dal punto di vista patrimoniale) per le obbligazioni della società, poiché essi rispondono dei debiti della società solamente nel limite del capitale che hanno conferito.

Questo avviene perché le società di capitali hanno la capacità giuridica, che invece non hanno quelle di persone. Le società di capitali sono considerate distinte dagli individui che le compongono, sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista civile.

Esse dispongono di propri organi: amministratore o consiglio di amministrazione, l’assemblea dei soci ed il collegio dei sindaci.

La costituzione avviene davanti ad un notaio attraverso un atto pubblico (atto costitutivo e statuto). Entro 30 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo, la società deve essere registrata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio del territorio di riferimento.

Gli amministratori, ogni anno, devono redigere un rendiconto annuale, il cosiddetto bilancio d’esercizio, che deve essere reso pubblico presso la Camera di Commercio.

In questo tipo di società, la partecipazione dei soci al capitale può essere rappresentata da “azioni” o da “quote”, a seconda del tipo di società che viene prescelto.

Le caratteristiche principali delle società di capitali sono:

  • presenza di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa che la società risponde delle obbligazioni solo con il suo patrimonio
  • responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: i soci, cioè, rispondono dei debiti della società solo nei limiti delle azioni o delle quote che hanno sottoscritto. In caso di insolvenza della società, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci (ciò significa che se qualcosa va male, la macchina, o la casa, che sono di mia proprietà, non mi vengono sequestate per pagare i debiti della società)
  • potere di essere amministratore che non è vincolato alla qualità di socio: si può essere amministratore di una società di capitali pur non essendone socio
  • gestione che avviene tramite il metodo collegiale e in base al principio maggioritario: ciò significa che le decisioni vengono prese collegialmente, con il diritto di voto che è proporzionale alla partecipazione al capitale (se un socio ha il 58% del capitale, il suo voto vale di più di quello di un socio che ha il 30% del capitale).

Quindi, se torniamo all'esempio fatto nel secondo paragrafo e ipotizziamo che invece di una società di persone, io e la mia amica Caterina siamo soci di una Società a responsabilità limitata (S.r.l.), allora in questo caso, se i debiti non pagati fossero sempre 250.000 euro e tutte le altre condizioni sono le stesse esclusa la forma giuridica (che ora è una S.r.l. al posto di una s.n.c.), i creditori della società potrebbero rivalersi solo sul patrimonio della società, cioè gli 80.000 euro del capitale conferito.

Le società di capitali sono più frequentemente utilizzate per le attività che comportano un certo grado di rischio.

La responsabilità patrimoniale dei soci verso i debiti a seconda del tipo della società costituita

Vogliamo fornire un'utile guida sulla responsabilità patrimoniale dei soci verso i debiti a seconda del tipo della società costituita.

Naturalmente, come accennato nei paragrafi precedenti, la responsabilità patrimoniale del socio varia in funzione della tipologia della società.

Vediamole una per una.

Società in nome collettivo

Nella snc i soci rispondono illimitatamente e solidamente con tutto il patrimonio personale.

Società in accomandita semplice

La sas invece, è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci che si differenziano a seconda del grado di responsabilità.

Ovvero, illimitata per i soci accomandatari, mentre limitata alla quota conferita per i soci accomandanti.

SPA

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le obbligazioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 c.c. o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362 c.c.

La quota di partecipazione dei soci nella società per azioni, come si deduce dallo stesso nome, è costituita per azioni.

Società in accomandita per azionI

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

La quota di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

SRL

Dal punto di vista della responsabilità patrimoniale, la società a responsabilità limitata è dotata di una autonomia patrimoniale perfetta.

Pertanto, per tutte le obbligazioni assunte dalla società è solo il soggetto giuridico a risponderne con il proprio patrimonio.

Insomma, in una SRL i soci rispondono dei debiti della società solo nei limiti delle quote che hanno sottoscritto.

In caso di insolvenza della società, i creditori non possono aggredire patrimonio personale dei soci.

Esistono casi in cui vi sia assunzione della responsabilità illimitata da parte dell’unico socio,ma solo in caso di insolvenza della società, ed esclusivamente alla ricorrenza dei seguenti presupposti:

  • mancato versamento dell’intero ammontare dei conferimenti in danaro all’atto della costituzione ovvero, in caso di unicità sopravvenuta, mancata effettuazione dei versamenti ancora dovuti dal socio ormai unico entro il termine di 90 giorni;
  • mancata attuazione della pubblicità dei dati relativi all’unico socio, sia esso persona fisica o giuridica, mediante iscrizione nel Registro delle imprese.

26 Ottobre 2015 · Andrea Ricciardi


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