Il risarcimento dei danni subiti da una società di persone non può essere chiesto dal singolo socio

Qualora vengano posti in essere atti in danno di una società di persone, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni spetta esclusivamente alla società e non al singolo socio, attesa l’autonomia patrimoniale della società, costituente entità distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacità di agire a tutela del medesimo, a mezzo dei legali rappresentanti.

Il danno sofferto dal socio per il fatto illecito di un terzo, che abbia leso il patrimonio societario, è un danno meramente indiretto e mediato, per il cui ristoro il socio non ha azione diretta nei confronti del terzo autore dell’illecito, essendo, invece, la società l’unico soggetto legittimato ad agire per la reintegrazione del patrimonio sociale.

E' queto il principio giuridico enunciato dai giudici del Consiglio di Stato nella sentenza 4353/15.

26 Settembre 2015 · Piero Ciottoli