Società di recupero crediti e violazione della privacy del debitore – risarcibilità del danno

Il decreto legislativo196/03 (legge sulla privacy) riconosce la risarcibilità sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

Lei potrebbe rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati personali (Garante privacy) presentando una segnalazione, un reclamo o un ricorso.

Segnalazione

Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può inviare al Garante per la privacy una segnalazione (articolo 141, comma 1, lettera b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Modalità per la presentazione

La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.

Gratuità

La presentazione di una segnalazione è gratuita.

Reclamo

Il reclamo al Garante per la privacy è, invece, un atto circostanziato con il quale si rappresenta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lettera a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all'articolo 7, sia per promuovere una decisione dell'Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).

Modalità per la presentazione

Il reclamo può essere proposto in carta libera, ma a differenza della segnalazione va presentato solo utilizzando questo modello e le istruzioni del Garante, utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.

Diritti di segreteria

Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria, seguendo le indicazioni contenute nel modello.

Ricorso - Che cosa è e quali diritti tutela

Il ricorso al Garante per la privacy è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici.

Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice (articolo 141, comma 1, lettera c)) e può essere presentato al Garante solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Diritti di segreteria

Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento utilizzando:

* conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. – IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000;
* bollettino di conto corrente postale numero 96677000,

tutti intestati a "Autorità per la protezione dei dati personali”, Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale “diritti di segreteria per ricorsi”.

Spese del procedimento

A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante per la privacy determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

La determinazione dell'ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (articolo 154, comma 4).

Il Garante per la privacy ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del Garante e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all'incremento delle spese da sostenere per ricorrere al Garante, nell’importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.

Acceda a questa sezione, e legga gli articoli sul come tutelare il suo legittimo diritto alla privacy.

Letture consigliate

In particolare le consiglio gli articoli di seguito riportati, che affrontano nello specifico la problematica da lei segnalata.
La privacy del debitore
Non sono leciti i comportamenti lesivi della dignità del debitore
Difendersi dagli esattori
Le clausole vessatorie nei contratti di credito al consumo
Samantha contro Pippo – Una guerra fra poveri
Come non pagare tutto il debito e vivere sereni!
Una guida di sopravvivenza per debitori assediati
Le società di recupero vi perseguitano? Ecco come fare!

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19 Settembre 2010 · Chiara Nicolai




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