Situazione patrimoniale di un imprenditore

Situazione patrimoniale imprenditore

Sono un imprenditore possessore del 50% delle quote di una srl di cui sono anche co-amministratore, e come gran parte degli imprenditori mi ritrovo in una situazione debitoria importante con fideiussioni personali (soprattutto verso istituti di credito).

Sono spostato con 2 figli minorenni in comunione dei beni.

La mia situazione patrimoniale è composta da un appartamento di proprietà (dove vivo con la mia famiglia), e tale appartamento è cointestato con mia moglie.

La mia domanda riguarda le eventuali azioni dei creditori nei confronti della società, e quindi anche mie, come potrebbero influire sui beni di mia moglie.

In particolare cosa può succedere alla casa in cui abitiamo?

I creditori possono "aggredire" i beni personali eventuali della moglie di un imprenditore (per intenderci i buoni postali, libretti o liquidità in genere, o in generale beni in suo esclusivo possesso)?

Problema casa cointestata

Il problema è, naturalmente, rappresentato dalla casa cointestata.

Partiamo dall'ipotesi che l'immobile sia stato acquistato in data successiva al matrimonio e che dunque sia in comunione dei beni. Lo scenario è quello in cui il debito è attribuibile ad uno solo dei coniugi, nella fattispecie lei. L'azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione potrà seguire due direttrici:

  1.  il pignoramento viene effettuato per l'intero immobile (1/1 dell'intera proprietà). Secondo l'orientamento prevalente la procedura è legittima, ma il coniuge non debitore e non sottoposto ad esecuzione può intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede il valore del 50% dell'intero patrimonio della comunione legale. In sostanza i creditori di un solo coniuge posso rivalersi solo sul 50% dell'intero patrimonio, ma possono pignorare tutto un intero immobile perchè la comunione legale tra coniugi non è come una normale comproprietà in cui i due comproprietari sono titolari della quota pari al 50% dell'immobile, ma è una comunione particolare di tipo "germanico" (si dice in gergo tecnico) che è senza quote. Cioè tutti e due i coniugi sono proprietari del tutto. Naturalmente, a sua moglie verrà destinato il 50% dell'eventuale ricavato in sede d'asta.
  2.  il pignoramento verrà azionato solo sulla quota di 1/2 nei confronti del coniuge che ha contratto il debito e solo quest'ultimo figura come sottoposto ad esecuzione. In questo caso deve essere verificato l'orientamento del tribunale di riferimento, ma la prevalente opinione è che questa procedura non è corretta e può essere fatta opposizione per far dichiarare la improcedibilità della esecuzione. Anche se, in questo caso, i creditori si dovrebbero ad affrontare le non trascurabili problematiche connesse alla espropriazione e vendita di un bene indiviso, in cui uno dei comproprietari non è debitore.

Per quanto attiene gli altri beni, bisognerà vedere se rientrano o meno nella comunione. Nel primo caso i creditori potranno procedere al pignoramento del 50% del loro valore. La invito pertanto a leggere gli articoli correlati.

12 Settembre 2012 · Andrea Ricciardi




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