Sinistro stradale » Pericolo conosciuto? No al risarcimento danni

Non vi è risarcimento danni per chi, coinvolto in un sinistro stradale, cade e si fa male a causa di un pericolo prevedibile.

Questo fondamentale concetto è stato stabilito dalla Suprema Corte la quale, con la pronuncia 23919/2013, ha sancito che: Non va risarcito il motociclista che ha subìto danni in seguito a un sinistro stradale a causa di una buca sul manto stradale coperta da un foglio di giornale. In tema di danno da insidia stradale la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.

A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Pertanto, gli Ermellini ribadiscono il principio che non vi è risarcimento danni, in caso di sinistro stradale, qualora la situazione di pericolo sia conosciuta.

Sinistro stradale: Se il pericolo è conosciuto non si ha diritto al risarcimento danni » Considerazioni e fattispecie

Nel caso in questione, un centauro aveva citato in giudizio il comune di Roma davanti al Tribunale capitolino, sostenendo di aver riportato diverse ferite in seguito a un sinistro stradale, causato da una buca presente sulla strada, non visibile per via di un foglio di giornale.

Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni al comune.

L’ente aveva chiamato in causa l’appaltatore del servizio di manutenzione delle strade allo scopo di ottenere la condanna.

Il tribunale aveva accolto l’istanza del ricorrente, dichiarando ugualmente responsabili il comune e la società che dovevano a provvedere in egual misura al risarcimento.

Il comune, però, proponeva appello: secondo i legali il tribunale aveva ritenuto in modo errato la buca imprevedibile.

Ma la corte d’appello rigettava tutte le domande, cosicchè al centauro non restava che ricorrere per Cassazione.

E qui, il responsabile per gli Ermellini è il motociclista che avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento più prudente alla guida.

Come evidenziato dai giudici di merito la buca era prevedibile, aspetto che risulta sia dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente ai vigili sia dalla deposizione di un testimone.

Dalla sentenza in esame si evince che non esiste, per la Cassazione, la presunzione di responsabilità (articolo 2051 del codice civile) in quanto essendo il conducente del motorino a conoscenza dell'esistenza di buche, avrebbe potuto evitarle.

In seguito a tale conoscenza gravava su di lui la prova della non visibilità e non prevedibilità.

Obbligo cui non si è attenuto il motociclista.

5 Novembre 2013 · Chiara Nicolai




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