Sinistro stradale e guida senza patente – Tutela per il danneggiato

Guida senza patente - C'è tutela assicurativa?

Un mese fa, sono stato coinvolto in un sinistro stradale: praticamente, mentre ero in sosta al semaforo, sono stato tamponato violentemente.

Ho perso i sensi, e sono stato portato all'ospedale più vicino, dove ho avuto la diagnosi di commozione cerebrale e prognosi di trenta giorni.

Nel sinistro stradale in questione, ho naturalmente ragione, come anche constatato dai vigili intervenuti sul posto.

Il problema è sorto, però, quando si è scoperto che il conducente dell'altra vettura coinvolta nel sinistro stradale in questione, non aveva la patente di guida.

L'assicurazione della controparte, quindi, mi ha negato il risarcimento.

E' una cosa normale, devo fare ricorso?

Ho diritto al risarcimento, come parte danneggiata?

Spero possiate aiutarmi.

Sinistro stradale e guida senza patente - Tutela è un suo diritto

La tutela assicurativa, in questo caso, è assolutamente un suo diritto. Infatti, la clausola che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente coinvolto in un sinistro stradale non sia munito di valida patente, non opera nei confronti dei danneggiati, ma solo nei confronti dell'assicurato.

C'è anche un precedente molto simile al suo.

Un' automobilista danneggiata si era vista respinta la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicurazione, in quanto al momento del sinistro stradale l’auto della controparte era condotta da un ragazzo di soli quindici anni, naturalmente senza patente.

La donna era ricorsa allora in Cassazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danneggiato anche nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona non abilitata, stante l’azione diretta spettante al danneggiato stesso e la semplice rivalsa concessa all'assicuratore.

Gli ermellini, con la sentenza 373/2013, accolgono il ricorso, motivando così: a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ritiene che il ricorso deve essere accolto, essendo manifestamente fondato, ponendosi la decisione in contrasto con il consolidato orientamento di cui, da ultimo, a Cass. N. 2130 del 2006, in motivazione, al quale il giudice di rinvio, individuato nella medesima Corte territoriale in diversa composizione, dovrà attenersi, e secondo cui "l'indicata clausola di esclusione della garanzia non opera nei confronti dei danneggiati,ma solo nei confronti dell'assicurato.

Perciò, consolidata giurisprudenza ha affermato che la clausola che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui in un sinistro stradale il conducente non sia munito di valida patente non opera nei confronti di un automobilista danneggiato, ma solo nei confronti dell'assicurato che ha provocato l'incidente.

Pertanto, stia tranquillo, lei ha sicuramente diritto alla tutela assicurativa.

In caso abbia intenzione, come spero, di intentare una causa civile contro l'assicurazione che le ha negato il risarcimento, i precedenti giocano a suo favore.

26 Febbraio 2013 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!