Sinistro contro mano per segnaletica mancante – Responsabilità del comune?

C'è responsabilità del comune, per un sinistro stradale avvenuto a causa della segnaletica mancante?

Sembrerebbe di no.

Siamo a Roma e nel caso in questione, il protagonista del sinistro sostiene che la presenza di due arcate, di epoca antica, sulla strada a doppia corsia di marcia, senza segnalazione del senso di percorrenza, abbia provocato la sua scelta di imboccare l’arcata di sinistra, finendo in controsenso, ed avendo così, un incidente frontale con un altra vettura.

Ma i giudici della Corte di Cassazione, non la pensano così.

Infatti, con la sentenza numero 6306 del 13 marzo 2013, hanno stabilito che: La responsabilità per il danno da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venetiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratta di cosa di per sé inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, quale una strada, la responsabilità, di cui all'articolo 2051 del codice civile, richiede la dimostrazione di qualche cosa di più. Richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente danno la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). Nella specie manca ogni specifica indicazione di tali elementi ulteriori, sì da spiegare perché un automobilista - giunto al punto in cui la strada a due corsie di marcia da lui percorsa passa sotto due archi (uno per ogni corsia) - dovesse essere indotto a spostarsi sulla corsia di sinistra anziché restare sulla sua destra, andando ad occupare la corsia opposta, come la Corte di appello ha accertato essere avvenuto nel caso di specie. Il ricorrente dà per dimostrato ciò che avrebbe dovuto dimostrare: cioè che la situazione dei luoghi era tale da rendere necessitato, o quanto meno da giustificare, lo spostamento a sinistra della sua autovettura; presupposto imprescindibile perché si possa presumere una responsabilità del Comune quale custode, addossando allo stesso l’onere della prova contraria.

Già in Tribunale e in Corte d’Appello la posizione assunta dall'automobilista era stata considerata erronea.

Così come era stata considerata senza alcun fondamento la sua richiesta, avanzata nei confronti del Comune, per il sinistro di cui si era reso protagonista alla guida della sua Porsche.

Ad avviso dei giudici, lo scontro era solo responsabilità esclusiva dell'uomo.

Così, l'automobilista ricorre per Cassazione, ma anche qui, la su tesi viene considerata assolutamente semplicistica dagli Ermellini, i quali affermano come non siano evidenziati gli elementi per cui la strada, su cui si è verificato il sinistro, sarebbe di per sé idonea a costituire causa efficiente del danno né tantomeno le ragioni per cui la situazione dei luoghi sarebbe stata tale da indurre l’uomo ad invadere l’opposta corsia di marcia.

Viene quindi chiarito, che l'uomo non può certo pensare di sostenere che la presenza di due arcate, di epoca antica, lungo una strada a due corsie di marcia, possa aver ingenerato in lui dubbi tali da spingerlo a imboccare il ‘tunnel’di sinistra contromano, portandolo a un clamoroso frontale con un’automobile proveniente dalla direzione opposta.

Tesi, questa, che non può reggere, in assoluto.

E, difatti, l’addebito per la responsabilità dell'incidente stradale è a carico dell'automobilista, non del Comune.

28 Marzo 2013 · Marzia Ciunfrini


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