Sinistro stradale » Chi passa con il rosso all’incrocio ha sempre torto

Sinistro stradale » Chi passa con il rosso all'incrocio ha sempre torto

Passo indietro della Corte di Cassazione: in caso di sinistro stradale, ad un incrocio regolato da semaforo, chi passa con il rosso ha sempre torto, a prescindere. Non c'è concorrente responsabilità per chi passa con il verde ed usa con cautela il diritto di precedenza.

In tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 Cc, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

L'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054 Cc, non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, a osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo.

Pertanto, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'articolo 2054, secondo comma Cc.

Va detto che il conducente non è esente dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma va altresì affermato che, pur essendo i conducenti dei veicoli antagonisti tenuti a effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro, quest'onere non sussiste quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile.

Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 1365/2014.

Sinistro stradale all'incrocio: presunzione di colpa e concorrente responsabilità

Dietro-front della Suprema Corte: il mancato rispetto delle norme del codice della strada, da parte della vettura antagonista, esenta il danneggiato dal dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro stradale.

Negli anni addietro, a parere degli Ermellini, anche chi passava col verde o vantava la precedenza in un incrocio, aveva sempre l’obbligo di far di tutto per evitare il sinistro stradale.

Ciò significava che quest’ultimo era comunque tenuto a passare l'incrocio con prudenza, guardando bene a destra e sinistra, per cercare di evitare impatti fortuiti.

Insomma, non bastava solo aver rispettato la segnaletica: non era sufficiente dimostrare che la propria condotta fosse conforme al codice della strada per essere risarciti dall'assicurazione.

Ma a piazza Cavour sembrano averci ripensato.

Con la sentenza esaminata, infatti, è stato stabilito che, in caso di attraversamento col semaforo rosso, l’eventuale sinistro è addebitabile esclusivamente a chi ha violato la legge.

In parole povere, chi è passato col verde non dovrà più dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, essendo sufficiente che la condotta dell'automobilista sia conforme alle prescrizioni del Codice della Strada per ottenere l’indennizzo dall'assicurazione.

Da ciò si evince che, passando con in semaforo verde, non si può più richiedere al conducente di attuare manovre di emergenza e adottare comportamenti che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, non possono essere realizzate.

Centauro passa con il rosso e viene travolto dall'autovettura: il sinistro stradale

Nella fattispecie che ha fatto scaturire la sentenza, il motociclista che passa con il rosso e impatta su un’autovettura ha la totale responsabilità del sinistro stradale, perchè è vero che il conducente favorito dal semaforo non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, ma è comunque sufficiente che si conformi alla comune prudenza.

Pesano in tal senso la testimonianza di un altro automobilista e il successivo rapporto della polizia municipale.

Respinto, quindi, il ricorso di un motociclista contro la decisione della Corte d’appello di Milano che ha ritenuto sua la responsabilità esclusiva per il sinistro stradale in cui, dopo aver superato l’incrocio senza rispettare il semaforo rosso è entrato in collisione con la macchina nell’opposta direzione di marcia.

La terza sezione civile, in linea con la Corte milanese, ha ritenuto il ricorrente responsabile di tale violazione del codice della strada osservando che l’automobilista non ha tenuto nessun comportamento negligente o imprudente.

Bocciata, quindi, la linea di difesa del centauro il quale ha denunciato l’imprudenza del conducente che ha impegnato il crocevia omettendo, a suo parere, di accertarsi se il flusso dei veicoli fosse terminato e, arrivato all'incrocio, ha omesso di adottare una manovra che evitasse la collisione.

28 Gennaio 2014 · Giovanni Napoletano


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