Sinistro stradale e decesso » Si ai danni non patrimoniali anche a non conviventi della vittima

Sinistro stradale e decesso » Si ai danni non patrimoniali anche a non conviventi della vittima

Quando un nipote muore, a seguito di un sinistro stradale, i nonni hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche se non abitavano nella stessa casa del giovane.

Questo importante principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione penale, la quale, con la pronuncia 29735/2013, ha sancito che: Dopo l’incidente stradale che ha originato la condanna per omicidio colposo del conducente postosi alla guida con un elevato tasso alcolico nel sangue non si può escludere il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei nonni della vittima solo perché non conviventi con il de cuius, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'Importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote : ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - dl molteplici contatti telefonici o telematici.

Ne consegue che non potrà che utilizzare quale parametro il concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili, escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che costituisce comunque un significativo elemento di valutazione in assenza del quale, tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita dal congiunto.

A parere dei Supremi Giudici, pertanto, il condannato per omicidio colposo, che ha causato il sinistro stradale, non ha buone motivazioni nel sostenere che la convivenza fra gli ascendenti (i nonni) e la vittima sarebbe un presupposto imprescindibile per il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Pertanto, secondo gli Ermellini, anche nel caso in cui il familiare non abbia convissuto con la vittima, può sperare nel risarcimento del danno derivante dalla perdita del proprio familiare. Questo perchè l’esistenza di un solido legame affettivo, anche di fatto, non è necessariamente legato alla convivenza.

il requisito della convivenza non esclude il diritto al risarcimento non patrimoniale

Dal punto di vista giurisprudenziale questa sentenza è molto importante, perchè stabilisce una netta inversione di rotta, in materia, da parte di piazza Cavour.

La Suprema Corte, infatti, decidendo in merito ad un caso analogo, con la pronuncia 4253/12, aveva stabilito che: In tema di diritto al risarcimento, il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno.

Analizzando questa massima, infatti, si deduceva che era dato come presupposto il requisito della convivenza per provare l’esistenza dei rapporti tra i familiari, escludendo, quindi, il diritto al risarcimento da parte di quei soggetti non conviventi abitualmente (nonni, nipoti, nuore e generi, ecc.).

la convivenza dei nonni con la vittima dell'incidente ai fini del risarcimento danni è solo un elemento di valutazione

Va ricordato in ogni caso che il risarcimento del danno non patrimoniale scatta per la violazione di ogni bene protetto dalla Costituzione.

E nel caso specifico la lesione nasce peraltro dal reato di omicidio colposo da sinistro stradale.

Insomma: la convivenza dei nonni con la vittima dell'incidente ai fini del risarcimento danni è solo un elemento di valutazione, per quanto significativo.

Sarà il giudice del merito a dover accertate le relazioni affettive esistenti caso per caso (nella specie i nonni si erano legati molto al giovane anche per la morte di un altro nipote deceduto, ironia della sorte, anch’egli in un incidente stradale).

Deve essere tuttavia sottolineato che non esiste alcuna presunzione in favore dei nonni, ma bisogna comunque adempiere all'onere della prova per ottenere il risarcimento danni.

15 Ottobre 2013 · Carla Benvenuto


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