Risarcimento danni – Il terzo trasportato deve essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro indipendentemente dalla responsabilità del conducente

Il nuovo Codice delle Assicurazioni (articolo 141) ha introdotto una novità rilevante prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Chi agisce ex articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, non ha onere probatorio sulla effettiva distribuzione della responsabilità.

La norma mira a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.

Concludendo: in applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti.

Il principio di diritto è atato enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 4147/2019.

23 Febbraio 2019 · Eleonora Figliolia