Risarcimento per sinistri in danno di persone residenti in Italia avvenuti in ambito comunitario
In base al Codice delle assicurazioni, l'impresa di assicurazione, che intenda operare in uno dei paesi membri, deve comunicare, ai centri di ...
In base al Codice delle assicurazioni, l'impresa di assicurazione, che intenda operare in uno dei paesi membri, deve comunicare, ai centri di informazione di tutti gli Stati membri, il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella lingua ufficiale dello Stato membro di residenza degli stessi.
Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Dunque, il mandatario per la liquidazione dei sinistri deve essere obbligatoriamente nominato da qualsiasi compagnia di assicurazioni che intenda esercitare l'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile autoveicoli in ambito comunitario.
Il mandatario opera per conto dell'impresa mandante: i suoi compiti consistono nell'acquisire informazioni e adottare tutte le misure necessarie per liquidare i danni causati da sinistri stradali provocati da veicoli assicurati dalla compagnia assicuratrice mandante, immatricolati nell'Unione Europea, ma avvenuti in Paesi diversi dall'Italia ed in danno di persone residenti in Italia.
Al mandatario la vittima ha diritto di chiedere il risarcimento del danno: il mandatario ha l'obbligo di formulare un'offerta o motivare per iscritto il proprio rifiuto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.
Pertanto, la vittima italiana di un sinistro transfrontaliero in ambito comunitario può convenire in giudizio il mandatario, in nome e per conto della mandante. La giurisdizione spetterà al giudice italiano.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10124/15, stabilendo il seguente principio di diritto: Il mandatario per la liquidazione del sinistri è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante.