Agevolazione fiscale prima casa » Si è ammessi al bonus anche se si è comproprietari di un altro immobile
Coniugi comproprietari di un immobile: valida l’agevolazione fiscale prima casa per il nuovo acquisto.
L’agevolazione fiscale per la prima casa non può essere revocata se il contribuente sia proprietario di una quota di altro immobile.
Se due coniugi sono comproprietari di una casa ( acquistata senza agevolazione “prima casa”), uno di essi può comprare un’altra abitazione, con l’agevolazione “prima casa”, il cui ottenimento non è impedito dalla titolarità di una quota di comproprietà di altra casa acquistata in precedenza.
Questo, in sintesi, l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21829/14.
Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, se volete acquistare la prima casa con l’agevolazione fiscale, anche conosciuta come bonus prima casa, potete farlo anche se avete la comproprietà, per una piccola quota, di un altro immobile nello stesso Comune. Infatti, le due cose non sono tra loro incompatibili, in quanto la titolarità di una minima percentuale di un’altra abitazione non conferisce la disponibilità del bene.
A parere degli Ermellini, infatti, l’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l’intento abitativo ed è, sostanzialmente, assimilabile alla titolarità di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.
Ciò anche perché la facoltà di usare il bene comune non consente di destinare la casa ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una piccola quota è simile a una situazione in cui non si è proprietari di alcunché, almeno ai fini abitativi: il che è di certo compatibile con l’agevolazione fiscale.
9 Ottobre 2014 · Gennaro Andele
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Stai leggendo Agevolazione fiscale prima casa » Si è ammessi al bonus anche se si è comproprietari di un altro immobile • Autore Gennaro Andele • Articolo pubblicato il giorno 9 Ottobre 2014 • Ultima modifica effettuata il giorno 5 Gennaio 2023 • Classificato nelle categorie agevolazioni acquisto prima casa o di abitazione destinata a locazione, agevolazioni fiscali • Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Io sono possessore di un immobile al 50% acquistato nel 2009 con agevolazioni prima casa. Il mio ex marito (siamo separati dal 2013) è proprietario del restante 50%. La casa è assegnata a me e nostro figlio. Posso acquistare una seconda casa beneficiando nuovamente delle agevolazioni prima casa e quella in comproprietà metterla in affitto?
Il coniuge separato, comproprietario, ma non assegnatario della casa familiare in sede di separazione, può sicuramente beneficiare nuovamente delle agevolazioni fiscali prima casa. Infatti, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata con medesimo beneficio, deve intendersi come mancanza di disponibilità effettiva di essa: in pratica si ha diritto alle agevolazioni per l’acquisto prima casa anche se l’immobile di proprietà del contribuente, acquistato con medesimo beneficio, sia stato assegnato all’altro coniuge separato, in sede di separazione o divorzio, in quanto affidatario di prole minorenne. (Cassazione 2278/2016).
Lei, in quanto beneficiaria della disponibilità dalla casa familiare, potrebbe ottenere nuovamente il beneficio, solo invocando, come ormai giurisprudenza consolidata consente, la non utilità dell’attuale immobile in cui vive, per dimensioni e caratteristiche, alla scopo abitativo suo e di suo figlio, se una tale ipotesi risultasse plausibile.
In ogni caso, anche qualora riuscisse ad acquisire un nuovo appartamento con le agevolazioni prima casa, dimostrando che quella che fu la casa familiare non era più adatta alle esigenze di vita sue e del figlio che le è stato affidato, suo marito potrebbe contestare la locazione del vecchio immobile effettuata senza un previo consenso (addirittura potrebbe chiedere al giudice il diritto di abitarla in prima persona) e, comunque, pretendere (con ottime chance di successo) la metà del canone di locazione da lei percepito.