Sgravio della cartella esattoriale – come si ottiene

Cosa è lo sgravio della cartella esattoriale

Lo sgravio della cartella esattoriale è la richiesta che il debitore inoltra all'ufficio dell'ente creditore (impositore) che ha formato il ruolo della cartella esattoriale, quando ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale stessa.

Lo sgravio della cartella esattoriale, quindi, è la procedura attraverso la quale l’Ufficio dell'ente creditore (impositore) che ha inviato all'agente della riscossione l’ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all'agente della riscossione stesso un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l’ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.

Tipologie di sgravio della cartella esattoriale

Il provvedimento di sgravio della cartella esattoriale è emanato a seguito di richiesta di sgravio in autotutela o di ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale ed è pertanto riconducibile ai seguenti casi:

Sgravio della cartella esattoriale per autotutela

Il debitore che ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale, può presentare le sue contestazioni all'ufficio dell'ente creditore che ha formato il ruolo, chiedendo lo gravio della cartella esattoriale stessa. Se il debitore, dopo attenta analisi della cartella esattoriale, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Ad esempio:

Con la documentazione dell'avvenuto pagamento o dell'insussistenza del debito descritto nella cartella esattoriale, il Contribuente dovrà:

Il debitore deve fare molta attenzione ai termini ed all'iter seguito poiché l’istanza in “autotutela” non blocca i termini utili per ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario (ad es. Giudice di Pace), pertanto:

Questi termini, che risultano chiaramente indicati nella sezione della cartella esattoriale ”Quando e come presentare ricorso”, possono variare da 30 a 40 o 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, a seconda che l’importo iscritto a ruolo ed indicato in cartella esattoriale trae origine da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali, tributi erariali o altro.

Nella stessa sezione è indicato anche il Giudice competente a ricevere il ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale.

L’ufficio che riscontra l’atto illegittimo è tenuto ad adottare la procedura di sgravio della cartella esattoriale in base alle norme sull’autotutela (articolo 2 quater del decreto legge numero 564 del 1994; Decreto ministeriale numero 37 del 1997). L'ufficio quindi procede allo sgravio della cartella esattoriale, togliendo così efficacia alla cartella esattoriale stessa ed interrompendo le procedure di riscossione.

Qualora l’istanza di sgravio della cartella esattoriale da parte del debitore sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale, l’ufficio competente ha l’obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di sgravio, totale o parziale, del ruolo della cartella esattoriale prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità della cartella esattoriale, che l'ente creditore riconosce fondati.

È bene ricordare che l’istanza per lo sgravio della cartella esattoriale in autotutela non sospende di per sé la riscossione delle somme indicate nella cartella esattoriale.

Sgravio cartella esattoriale per decisione giudiziale

Quando una cartella esattoriale è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenerne lo sgravio. Lo sgravio della cartella esattoriale deve essere ultimato entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio della cartella esattoriale l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione di sgravio della cartella esattoriale.

Se lo sgravio della cartella esattoriale non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario offrono al contribuente uno strumento efficace per costringere l'Amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria: il “giudizio di ottemperanza”.

Questo strumento è però attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive: finché non sono definitive, infatti, potrebbero essere appellate, e comunque, per definizione, se non sono definitive non possono essere sentenze esecutive. Se la decisione che il contribuente intende far eseguire non è definitiva può comunque sollecitare l’ufficio invocando l'applicazione della legge numero 241 del 1990.

Sgravio della cartella esattoriale - Il giudizio di ottemperanza per le sentenze divenute definitive

Scaduto il termine entro il quale l'ufficio era tenuto ad adempiere agli obblighi imposti in una sentenza divenuta definitiva (o, in mancanza del termine, dopo 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) e sempreché l’obbligo derivante dalla sentenza non si sia estinto (prescrizione decennale), il contribuente può presentare un ricorso per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza.

Il ricorso per l’ottemperanza va indirizzato al Presidente della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza passata in giudicato e va depositato presso la segreteria della stessa Commissione tributaria.

La Commissione tributaria può anche delegare un proprio componente o nominare un Commissario speciale (Commissario “ad acta”) perché provveda direttamente all'esecuzione.

Richiesta di sospensione della riscossione della cartella esattoriale

Le disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2013 (legge numero 228/12), stabiliscono che se un cittadino ritiene non dovuta una una cartella di pagamento, un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.

Attenzione, pero'. La procedura di richiesta di sospensione della riscossione non sospende anche il termine per il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non può essere piu' presentato.

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17 Luglio 2013 · Paolo Rastelli