Evitare lo sfratto? » Ecco due espedienti: Il termine di grazia e la morosità incolpevole

Evitare lo sfratto? » Ecco due espedienti: Il termine di grazia e la morosità incolpevole

Avete preso una casa in affitto e, a causa di momentanea indisponibilità economica, non riuscite a pagare il contributo mensile al padrone dell'immobile? Ecco alcuni espedienti per poter evitare, o almeno ritardare, lo sfratto.

Come sappiamo, lo sfratto per morosità è il provvedimento attraverso il quale il Giudice impone al conduttore (inquilino) di rilasciare e riconsegnare l’appartamento, in seguito al mancato pagamento del canone di affitto.

Ritardare lo sfratto con il termine di grazia

L’inquilino che non abbia pagato i canoni di locazione ha diritto di adempiere al proprio debito anche dopo che il padrone di casa gli abbia intentato l’azione giudiziale, ovvero la cosiddetta intimazione di sfratto per morosità.

Il conduttore, infatti, può sempre versare i canoni scaduti, e quelli correnti, anche in udienza, senza che il locatore possa opporsi.

All'udienza fissata per la convalida infatti, l’inquilino può chiedere al giudice il cosiddetto termine di grazia.

Il termine di grazia è, appunto, una specie di posticipo, spostamento del termine, concesso dal giudice per sanare la morosità.

Se l'inquilino non paga può essere dato al massimo tre volte: se alla scadenza del termine la persona non avrà provveduto a sanare la morosità, il giudice convalida lo sfratto intimato.

Ricordiamo che il termine di grazia non è applicabile in caso di locazioni di immobili ad uso non abitativo, come ad esempio locali adibiti ad uso commerciale.

Sfratto vs morosità incolpevole

Grazie ad una misura assistenziale varata dal Governo, sono stati tutelati, nei contratti di locazione, tutti i conduttori che, senza averne colpa, non riescono a pagare il canone al padrone di casa.

A giugno del 2013, è stato istituito, infatti, un fondo di 20 milioni di euro per il 2014 e altrettanti per il 2015. In parole povere, i morosi incolpevoli, ossia con gravi difficoltà economiche, possono attingere dalle casse dello Stato per pagare il padrone di casa e non essere sfrattati.

Del fondo istituito, ne possono beneficiare inquilini che hanno subito licenziamento non per giusta causa, cassa integrazione, mobilità, mancato rinnovo del contratto, riduzione orario di lavoro, cessazione di attività libero-professionali, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito, che hanno subito un procedimento d’intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, oppure per cui sia intervenuta la convalida ma non ci sia stata ancora l’esecuzione.

Per accedere al beneficio bisogna, inoltre, far parte un nucleo familiare a basso reddito, fino a ventunomila euro, avere al proprio interno figli a carico, ultra sessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità almeno al 66% e non disporre di un'altra abitazione nella stessa regione.

Bisogna poi essere residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre diecimila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe del 13 novembre 2003 numero 87103.

31 Gennaio 2014 · Stefano Iambrenghi


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