Evitare lo sfratto? » Ecco due espedienti: Il termine di grazia e la morosità incolpevole
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Avete preso una casa in affitto e, a causa di momentanea indisponibilità economica, non riuscite a pagare il contributo mensile al padrone dell’immobile? Ecco alcuni espedienti per poter evitare, o almeno ritardare, lo sfratto.
Come sappiamo, lo sfratto per morosità è il provvedimento attraverso il quale il Giudice impone al conduttore (inquilino) di rilasciare e riconsegnare l’appartamento, in seguito al mancato pagamento del canone di affitto.
Ritardare lo sfratto con il termine di grazia
L’inquilino che non abbia pagato i canoni di locazione ha diritto di adempiere al proprio debito anche dopo che il padrone di casa gli abbia intentato l’azione giudiziale, ovvero la cosiddetta intimazione di sfratto per morosità.
Il conduttore, infatti, può sempre versare i canoni scaduti, e quelli correnti, anche in udienza, senza che il locatore possa opporsi.
All’udienza fissata per la convalida infatti, l’inquilino può chiedere al giudice il cosiddetto termine di grazia.
Il termine di grazia è, appunto, una specie di posticipo, spostamento del termine, concesso dal giudice per sanare la morosità.
Se l’inquilino non paga può essere dato al massimo tre volte: se alla scadenza del termine la persona non avrà provveduto a sanare la morosità, il giudice convalida lo sfratto intimato.
Ricordiamo che il termine di grazia non è applicabile in caso di locazioni di immobili ad uso non abitativo, come ad esempio locali adibiti ad uso commerciale.
31 Gennaio 2014 · Stefano Iambrenghi
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