Servizio di money transfer – l’obbligo di “certa identificazione” del beneficiario

Il servizio di money transfer consiste nel trasferimento di denaro attraverso complesse operazioni di compensazione fra operatori finanziari collegati a vario titolo, effettuato in tutto il mondo ed in tempi particolarmente rapidi.

L'attività si svolge, di regola, attraverso una serie di passaggi virtuali che coinvolgono gli operatori dal punto vendita (subagenti), gli agenti operanti a livello nazionale (agenti) ed un network internazionale. Vale la pena di chiarire che tra il subagente che dispone il trasferimento e quello che lo riceve all'estero non avviene alcun passaggio materiale di denaro: ma solo una compensazione a livello di network.

Alla luce delle norme che hanno recepito la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, il prestatore del servizio di money transfer è responsabile della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto.

Egli deve garantire un sufficiente livello di sicurezza con riferimento non solo alla corretta identificazione di chi effettua il versamento con la richiesta di trasferimento della relativa somma, ma soprattutto del destinatario del pagamento. In particolare, in conformità all'articolo 3 delle condizioni generali del servizio di money transfer, è necessario identificare il beneficiario mediante un valido documento di riconoscimento e conservarne copia.

Chi fruisce del servizio, tuttavia, non può addebitare a colui che eroga il servizio di money transfer la non corretta identificazione del destinatario delle somme trasferite basata sulla difformità fra l’indirizzo riportato nel documento di riconoscimento e quello indicato nella disposizione di pagamento. Semplicemente per il fatto che, ad esempio, un valido documento di riconoscimento è senz'altro il passaporto sul quale, com'è noto, non sono riportati indirizzi di residenza o di domicilio del titolare.

Questi i termini della decisione ABF numero 3049 del 05 giugno 2013.

29 Marzo 2014 · Giovanni Napoletano