Al via le domande per fruire dei servizi di baby sitting e per l’infanzia

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Contributo per i servizi di baby sitting e per l'infanzia - Chi può presentare la domanda e chi ne è escluso

Il contributo economico utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, viene riconosciuto anche per l’anno di sperimentazione 2016; nei limiti delle risorse economiche disponibili (pari a 20 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.

Sono escluse dal beneficio le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (ad esempio, le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate); le lavoratrici autonome (che saranno ammesse al beneficio solo al momento dell’entrata in vigore di un apposito decreto interministeriale, ad oggi non ancora pubblicato); le lavoratrici in fase di gestazione; le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità; le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.

Contributo per i servizi di baby sitting e per l'infanzia - Modalità di erogazione e misura del beneficio

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

Per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere presenti i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11). Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei voucher: i voucher saranno ritirati dalle lavoratrici ammesse al beneficio presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di beneficio, se diverso dalla residenza, entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici. Il superamento di detto termine si intenderà come rinuncia al beneficio.

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando, oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali: il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL; il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’; la sede INPS.

4 Febbraio 2016 · Ornella De Bellis





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