Separazione » Flash su spese ordinarie e straordinarie dei figli

Separazione personale - le spese ordinarie e quelle straordinarie dei figli

Dopo una sentenza di separazione, di solito, il coniuge obbligato è tenuto al mantenimento dei propri figli. C'è però una differenza che la giurisprudenza sancisce: quella tra spese ordinarie e spese straordinarie. Ad alcune deve provvedere il coniuge a cui è stato disposto l'obbligo di mantenimento mentre, alle altre, è tenuto chi vive con la prole. Vediamo di capirci qualcosa in più.

In tema di separazione, ponendo particolare attenzione al dovere che i genitori hanno di contribuire al mantenimento della prole si evidenzia facilmente come la regolamentazione dello stesso sia uno tra i temi più dibattuti nelle aule dei tribunali.

Non mancano, infatti, profili poco chiari che sollevano problematiche e dubbi di vario genere a cui la giurisprudenza cerca, per quanto possibile, di fornire adeguate risposte ma non sempre costanti e concordanti.

Una tra le questioni più discusse in proposito resta ancora oggi quella sulla qualificazione e precisa distinzione tra ‘‘spese ordinarie’’ e ‘‘spese straordinarie’’.

Le spese ordinarie e le spese straordinarie dopo una separazione tra coniugi

È spesso problematico, per i genitori in regime di separazione e in continuo conflitto, stabilire cosa rientri nelle spese ordinarie per il sostentamento del figlio, cui normalmente deve provvedere il genitore presso cui la prole è collocata o cui è affidata, e spese straordinarie, le quali, al contrario, devono essere sostenute al 50% da entrambi gli ex coniugi.

La normativa vigente non elenca né distingue con precisione le spese attinenti al soddisfacimento dei bisogni della prole, tra spese straordinarie e spese ordinarie.

La Cassazione, nel tentativo di chiarire questo aspetto, comunque, ha definito le spese straordinarie quelle che conseguono a eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riferimento alla loro salute, oppure le spese che servono per soddisfare le esigente saltuarie e imprevedibili.

Sono pertanto considerate spese ordinarie e quindi rientranti già nell'assegno mensile erogato per il mantenimento quelle che riguardino esigenze attuali e prevedibili dei figli, anche se parametrate nell'arco di un anno.

Sono considerate spese straordinarie, invece, e divise normalmente al 50% tra i genitori, come accennato, quelle scaturenti da necessità imprevedibili dei figli relative ad esempio all'istruzione (rette, tasse e contributi scolastici, libri di testo, ripetizioni o un viaggio effettuato dal figlio per un corso di lingua straniera), alle cure mediche e sanitarie (visite, interventi, farmaci non coperte dal servizio sanitario) e per lo svolgimento di un' attività sportiva o ricreativa.

Esse sono straordinarie, in quanto non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.

Una recente sentenza, inoltre, ha definito straordinarie le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico.

In conclusione, quindi, le spese ordinarie sono già ricomprese nell'assegno di mantenimento.

Quelle straordinarie, saranno versate a parte a semplice richiesta del genitore collocatario, purché vi sia stato previo accordo.

Oppure, senza previo accordo ma su esibizione della documentazione contenente l’importo.

Ciò che spesso succede, però, è che il genitore non affidatario del minore contesta all'altro, innanzi ad una richiesta di rimborso di spese già effettuate, il fatto che la spesa medesima non sia stata decisa di comune accordo ma, al contrario, in modo unilaterale ed arbitrario, cosicché nulla a lui può essere addebitato.

Ecco che, allora, si parla a di scelte straordinarie che sono appunto quelle che vanno prese di comune accordo.

In proposito è fondamentale specificare come tra scelte straordinarie e spese straordinarie non sussista un’assoluta ed automatica coincidenza. Non sempre, infatti, una spesa straordinaria è conseguenza di una decisione straordinaria, cioè di maggior interesse.

Al contrario, più frequente è invece che una scelta straordinaria, riguardante qualsiasi profilo della vita del minore comporti una spesa straordinaria.

E' da notare, comunque, che il giudice è però libero di stabilire, in sentenza, un regime unitario o diversificato a seconda della natura delle spese.

Schema su spese straordinarie ed ordinarie

Per essere più chiari, vi forniamo un piccolo schema, a titolo semplificativo, per comprendere bene le differenze tra questi due tipi di spese.

Spese straordinarie
Per spese straordinarie si intendono quelle riguardanti eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riguardo alla loro salute e che, quindi, abbiano tutte le caratteristiche dell'imprevedibilità e della imponderabilità.

Ad esempio, sono considerate spese straordinarie:

Spese ordinarie
Veniamo ora alle spese ordinarie. Esse sono considerate quelle prevedibili e rientrano nell'importo dell'assegno di mantenimento.

Parliamo, quindi, delle spese necessarie a soddisfare i bisogni quotidiani del minore come ad esempio gli alimenti, vestiario, igiene personale, cancelleria scolastica, trasporto urbano, organizzazione domestica.

Quando l'ex coniuge non versa le spese straordinarie

Dopo la separazione, se l'ex coniuge non affidatario della prole si rifiuta di provvedere a versare la metà delle spese straordinarie in favore della prole, il coniuge che ha anticipato gli oneri può agire direttamente, per il recupero del credito, con precetto, utilizzando come titolo esecutivo il verbale di separazione. Per far questo è necessario, però, che ci siano prove documentali.

Per il recupero di queste somme, secondo la Cassazione, è possibile agire sulla base del verbale presidenziale di separazione, anche provvisorio, e redigere un atto di precetto da notificare al genitore inadempiente.

Non è quindi necessario fare la trafila in tribunale per chiedere un decreto ingiuntivo.

Pertanto, va detto che quanto stabilito dal Tribunale nel procedimento di separazione, è già un titolo esecutivo e quindi già efficace per procedere a un pignoramento.

È possibile però procedere con un precetto, anziché con un decreto ingiuntivo, solo se gli oneri richiesti abbiano i requisiti della certezza e della liquidità.

Questo significa che le spese devono essere indicate in maniera dettagliata e comprovate tramite documenti fiscali.

Inoltre, non è necessario che sulle suddette spese straordinarie gli ex coniugi si siano precedentemente accordati.

Infatti, trattandosi di spese sostenute per eventi imprevedibili, il coniuge che le ha anticipate ha già di per sé diritto a ottenere la restituzione dell'altra metà della quota gravante sull'ex.

13 Marzo 2014 · Gennaro Andele




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!