Separazione: ripartizione immobili tra ex coniugi » Si a scrittura privata

Sì alla scrittura privata, parallela alla separazione consensuale, per ripartire gli immobili tra il coniuge debole ed i figli.

Questo basilare pensiero è stato espresso dalla Corte di Cassazione la quale, con la sentenza 21736/13, ha stabilito che: Alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta a omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'articolo 158 Cc (nella specie, la convenzione intervenuta tra i coniugi con la scrittura privata non può ritenersi nulla per carenza di forma prevedendo il trasferimento, a titolo gratuito, di un cospicuo patrimonio ai figli proprio perché garantiva, nel comune intento delle parti, l'interesse preordinato al conseguimento di un risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sui genitori, né appariva in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi).

Praticamente, a parere degli Ermellini, sono validi gli accordi presi in fase di separazione anche se manca la dichiarazione del notaio.

Infatti, basta che la convenzione intervenuta tra i coniugi, con la scrittura privata, garantisca nel comune intento delle parti il risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sui genitori.

Separazione e ripartizione immobili tra ex coniugi: si a scrittura privata » Osservazioni e fattispecie

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte analizza il caso di una coppia ligure che si separa consensualmente.

Nel verbale di omologa, però, non vengono trasfusi gli accordi relativi alla divisione dei beni comuni.

La coppia redige una scrittura privata con la quale si stabilisce l’obbligo del marito di trasferire determinati beni mobili e immobili in favore della moglie e dei figli.

A seguito dell'inadempimento del marito, i beneficiari agiscono per l’esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti.

Il marito, evidentemente pentito della concessione, si difende disconoscendo la sua sottoscrizione sul documento, le date e parte del contenuto chiedendo la declaratoria di falsità della convenzione.

Il Tribunale di Genova rigetta la domanda di querela di falso e ordina il trasferimento dei diritti reali di cui alla convenzione sottoscritta.

Anche la Corte territoriale conferma la sentenza di primo grado con argomentazioni ritenute logiche e congrue dalla Cassazione.

La scrittura privata, menzionata negli accordi di separazione omologati, sarebbe stato frutto della comune volontà delle parti.

Insomma, se nell’ambito di un accordo destinato a disciplinare una separazione consensuale è inserita anche una convenzione avente una sua autonomia, in quanto non immediatamente riferibile né collegata al contenuto necessario del regime di separazione, essa è valida ed efficace.

7 Novembre 2013 · Giuseppe Pennuto




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