Separazione personale tra coniugi » Ex casa coniugale in affitto: ora chi paga il contratto di locazione?
Separazione personale tra due coniugi: in caso di contratto di locazione per l'ex casa coniugale, il padrone di casa da chi deve pretendere il pagamento dell’affitto? Chiariamo la questione nell'articolo seguente.
Come sappiamo, nella fattispecie di una separazione personale tra due coniugi, durante la controversia in tribunale, viene decisa anche l'assegnazione dell'ex casa coniugale.
Il giudice, infatti, stabilisce chi dei due coniuge deve andare ad abitare la casa dove una volta si viveva insieme: giurisprudenza consolidata stabilisce, sovente, che l’immobile venga assegnato a chi dei due ex coniugi è affidatario della prole.
Ma nel caso in cui l'immobile in cui si abitava fosse affittato, cosa accade?
In questi casi, nel caso in cui il contratto di locazione sia stato originariamente stipulato dal coniuge diverso da quello a cui poi il giudice assegna l’appartamento, si ha una estinzione del rapporto d'affitto in capo all’originario conduttore e una successione automatica nel contratto del coniuge assegnatario.
In buona sostanza, il precedente contratto si considera automaticamente volturato in capo al soggetto che ottiene l’assegnazione della casa, senza che, a tal fine, sia necessario coinvolgere il reale padrone di casa.
Pertanto, sarà l’assegnatario dell’immobile e non invece l’originario conduttore a essere tenuto all'onere del canone di locazione.
Ciò comporta che il locatore di casa dovrà rivolgersi all'assegnatario dell'appartamento per riscuotere i pagamenti mensili.
Inoltre, sempre al coniuge assegnatario, sarà indirizzato l’eventuale sfratto in caso di mancato pagamento delle mensilità.
Da notare bene, però, che il magistrato potrebbe anche imporre al coniuge, non assegnatario dell'immobile, di versare all'ex anche le somme necessarie a pagare l’affitto, oltre che all'assegno di mantenimento.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e/o Twitter
Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!