Separazione personale e divorzio » Negoziazione assistita e davanti al sindaco e senza avvocati: i limiti imposti dal Ministero dell’Interno

Circolare del Ministero dell'Interno sulla separazione personale semplificata

Arrivano, dal Ministero dell'Interno, degli importanti chiarimenti per quanto riguarda la separazione personale ed il divorzio dinnanzi al Sindaco.

Come noto, grazie alla riforma della giustizia la procedura per il divorzio è diventata molto più semplice: dall'11 dicembre 2014, infatti, è possibile farlo anche davanti al Sindaco e senza l'assistenza dell'avvocato o con la negoziazione assistita.

Di recente, però, su tale argomento è intervenuto il Ministero dell’Interno con una circolare, con cui ha diramato alcune istruzioni operative supplementari le quali, di fatto, limitano fortemente la possibilità che i cittadini hanno di ricorrere a tali due nuovi strumenti.

Negoziazione assistita per la separazione personale e il divorzio - Un avvocato per ciascun coniuge

Per quanto riguarda la negoziazione assistita, infatti, il Ministero, dopo aver ribadito che occorre munirsi di un nulla osta o di un’autorizzazione del procuratore della Repubblica o del presidente del Tribunale a seconda che ci siano oppure figli o no, ha ricordato l’obbligo di trasmettere l’accordo con il nulla osta o con l’autorizzazione all'ufficiale di stato civile entro il termine di 10 giorni.

Al contrario, sussiste l’irrogazione della sanzione amministrativa a carico dell’avvocato inadempiente o ritardatario.

Inoltre, nella circolare è chiarito che l’accordo debba essere trasmesso da ciascuno degli avvocati conseguenza frutto di una presunta interpretazione letterale della legge di conversione che ha previsto che ogni parte deve essere assistita da almeno un avvocato.

Proseguendo, in tema di divorzio e separazione dinnanzi al Sindaco, il Ministero ha specificato che gli accordi di separazione e divorzio non devono contenere patti di trasferimento patrimoniale, come previsto dalla legge, aggiungendo anche che la volontà della norma è quella di escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale dello stato civile.

In assenza di specifiche indicazioni normative, dunque, va esclusa dall'accordo qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.

Per quanto riguarda le procedure ed i costi, la Circolare ricorda due aspetti importanti: il primo è che quando l’avvocato trasmette l’accordo non è tenuto a formulare un’istanza. Il secondo è che nel caso dell’accordo davanti al Sindaco il diritto fisso massimo è di 16 euro.

Infine, da evidenziare che, mentre la decorrenza del triennio per il divorzio scatta, in caso di negoziazione assistita, dalla data certificata del raggiungimento dell’accordo, quella con riferimento alla separazione davanti al Sindaco decorre dalla data di redazione dell’accordo e non dalla data di conferma.

Ora, va notato che il testo della circolare appare pressoché controverso, sia per quanto riguarda i chiarimenti forniti in materia di negoziazione assistita, sia per quanto concerne il divorzio e la separazione personale.

Nel primo caso, ci si chiede come mai sia obbligatoria la trasmissione di due accordi da parte degli avvocati quando è sufficiente che vi provveda uno soltanto. E, ancora, perché chiedere la trasmissione dello stesso accordo da parte di entrambi i legali?

Come sopra riportato, Il Ministero, infatti, partendo dal dato letterale della legge di conversione, secondo cui ogni coniuge deve essere munito del proprio difensore, non essendo possibile avere un avvocato unico per entrambi, stabilisce che l’accordo vada trasmesso da ciascuno degli avvocati e non solo da uno per conto di tutti e due.

Insomma, una duplicazione di formalità del tutto inutile e priva di alcuna apparente motivazione.

Poco chiaro anche un altro aspetto: quali sanzioni scattano per l’avvocato che ha adempiuto al proprio obbligo di comunicazione se l’altro non lo abbia fatto?

Separazione personale e divorzio innanzi al Sindaco - Il contenuto dell'accordo non può riguardare l'assegnazione dell'ex casa coniugale e l'importo dell'assegno di mantenimento

Ma con la circolare rivolta agli accordi di separazione personale e divorzio davanti al sindaco, la situazione non migliora affatto.

Sfugge, difatti, a questo punto quale possa essere il contenuto dell’accordo di separazione e di divorzio visto che, anche se la normativa prevede esplicitamente che vi sia spazio condizioni tra di esse concordate, la circolare esclude argomenti come l’uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, oppure qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.

Escludendo questi temi, quale può essere il contenuto di un atto di separazione e divorzio?

13 Dicembre 2014 · Genny Manfredi


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